Diritto degli alunni di consumare alimenti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe

Diritto degli alunni di consumare alimenti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe


Pubblica istruzione - Refezione scolastica – Consumazione di alimenti di preparazione domestica - Nel locale adibito a refettorio – Diritto – Configurabilità – Condizione. 
 

     Deve ammettersi il diritto degli alunni di un Istituto in cui si applica il modello scolastico "modulare", diverso dal tempo pieno, di 30 ore settimanali, di non pranzare alla mensa scolastica ma di consumare   alimenti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei docenti, secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza (1). 

 

(1) Alcuni genitori di alunni di un Istituto in cui si applica il modello scolastico "modulare", diverso dal tempo pieno, di 30 ore settimanali, avevano adito il Tar Brescia perché accertasse il diritto dei propri figli ad essere ammessi a consumare alimenti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei docenti 
Avverso la reiezione del Tar Brescia i ricorrenti di primo grado hanno proposto appello, accolto dal Consiglio di Stato. 
Ha preliminarmente chiarito la Sezione che la posizione giuridica soggettiva azionata dagli odierni appellanti deve qualificarsi di interesse legittimo, secondo quanto ritenuto dalla stessa Sezione nelle sentenze 5 ottobre 2020, nn. 5792 e 5839, dovendosi conseguentemente riconoscere in capo a ciascun Istituto scolastico una vera e propria potestà organizzativa, nell’ambito delle disposizioni vigenti, in merito al servizio prestato nei confronti degli allievi e delle loro famiglie, implicante motivate valutazioni discrezionali in ordine, tra l’altro, alle modalità della relativa prestazione, che possano renderne sicuro ed efficiente lo svolgimento, nel bilanciamento dei contrapposti interessi ed all'esito di un'adeguata istruttoria. 
La Sezione ha poi ricordato che il Legislatore è intervenuto più volte, dal 1999, a disciplinare il servizio delle mense scolastiche (ad es. con la l. 23 dicembre 1999, n. 488, che all’art. 59 raccomanda di utilizzare nelle mense scolastiche prodotti biologici, tipici e tradizionali e a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione; oppure la l. 27 dicembre 2002, n. 289, il cui art. 35 affida ai collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche; o la L. 18/08/2015, n. 141, il cui art. 6 impone alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche di procedere alla relativa gestione mediante “appalti verdi”; o l’ art. 13, l. 1 dicembre 2015, n. 194 e l’art. 10, l.19 agosto 2016, n. 166, che rispettivamente attribuiscono alle mense scolastiche un ruolo nella tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e nella lotta agli sprechi di cibo, o col promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente, nell'ambito dei servizi di refezione scolastica; o l’art.62, comma 5-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, che impone ancora una volta il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente, nell'ambito dei servizi di refezione scolastica.
 

Tutte queste disposizioni, soprattutto quelle di fonte primaria, dimostrano in modo univoco che l’interesse pubblico connesso all’esercizio delle mense scolastiche trascende quello dei singoli utenti, allievi delle varie istituzioni scolastiche che le ospitano, per interessare il più vasto ambito della salute e dell’economia nazionali. In altri provvedimenti, del resto, gli affidamenti dell’esercizio delle mense scolastiche sono esattamente definiti concessioni di servizi pubblici locali di rilevanza economica, e i relativi capitolati contratti di servizio. 
Con riferimento al caso sottoposto al proprio esame, la Sezione ha preliminarmente ricordato che la vigilanza, durante il tempo mensa, deve essere affidata in ogni caso al personale insegnante, dato che nell'orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione. 
Il servizio di mensa scolastica è definibile, in base alle disposizioni vigenti, non soltanto “facoltativo a domanda individuale” (così il  decreto del Ministero dell'interno 31 dicembre 1983, recante “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, pubblicato nella G. U. 17 gennaio 1984, n. 16, che al n.10 definisce tali le mense, comprese quelle ad uso scolastico), ma anche come strumentale all'attività scolastica e tuttavia strettamente collegato al diritto all'istruzione (il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, all’art.6 dispone infatti per i servizi di mensa, che “… laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati … nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”). 
La richiesta di consumare individualmente il proprio pasto in linea di principio deve dunque ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente. 


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

ISTRUZIONE pubblica

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten