Diploma di insegnante tecnico pratico

Diploma di insegnante tecnico pratico


Pubblica istruzione – Titoli di studio - Diploma insegnante tecnico pratico – Iscrizione graduatorie di Istituto di seconda fascia e elenchi aggiuntivi per insegnanti che hanno conseguono l’abilitazione entro il 1° febbraio 2018 e il 24 agosto 2018 – Esclusione.

 

     Il diploma insegnante tecnico pratico (I.T.P.) non consente non solo l’iscrizione nelle graduatorie di Istituto di seconda fascia (riservata agli abilitati) ma neanche negli elenchi aggiuntivi destinati agli insegnanti che hanno conseguono l’abilitazione entro i. 1 febbraio 2018 e il 24 agosto 2018 e vengono iscritti in tali elenchi formati semestralmente c.d. finestre semestrali onde consentire loro di ottenere incarichi di insegnamento con precedenza rispetto ai docenti iscritti in terza fascia, riservata i non abilitati (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che una volta escluso che il diploma di ITP ha natura e valore di titolo abilitante all’insegnamento nelle relative materi, per cui il mero possesso dello stesso è titolo e condizione legittimante l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto e Circolo, fascia riservata come noto ai docenti abilitati, consegue a cascata che i regolamento DDG MIUR n. 784 del 11 maggio 2018, che permette la collocazione in un elenco aggiuntivo solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018, non può giovare a quanti non abbiano conseguito entro il 1 febbraio 2018 il titolo di abilitazione, atteso che in possesso del mero diploma di ITP che non ha valore abilitante, non sono soggetti che hanno conseguito entro il 1 febbraio 2018 il titolo di abilitazione

Tale previsione regolamentare che permette la collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018 non appare illogica e/o irragionevole, poiché lungi dall’impedire la concreta equiparazione dei docenti abilitati ai loro colleghi già presenti in II fascia, a mezzo del loro collocamento “in coda” piuttosto che a “pettine” consente agli stessi di ricoprire incarichi di supplenza con precedenza rispetto ai docenti inseriti in III fascia, ove avrebbero invece persistito in spregio del proprio titolo abilitante in assenza dell’intervento normativo considerato.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ISTRUZIONE pubblica, TITOLI di studio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri