Differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica - Obbligo di quarantena domiciliare per violazione delle misure restrittive della libera circolazione in Campania

Differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica - Obbligo di quarantena domiciliare per violazione delle misure restrittive della libera circolazione in Campania


Processo amministrativo – Covid-19  – Tutela cautelare - Decisione cautelare collegiale - Calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 - Differimento della camera di consiglio – Richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica - Art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020 – Esclusione.

Covid-19 – Campania – Misure restrittive della libera circolazione – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 2020 - Violazione – Obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni – Deroga all’obbligo di rimanere a casa per assistere madre malata – Va sospesa.

          Deve essere respinta l’istanza di rinvio, ex art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020, della camera di consiglio collegiale calendarizzata il 7 aprile 2019 formulata dalla parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica ex art. 84, d.l. n. 18 del 2020, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, dell’art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l’efficacia del decreto di accoglimento, eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all’art. 56, comma 4, c.p.a. (1).

 

          Deve essere sospeso il verbale di “Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”, applicato dalla Legione dei Carabinieri Campania – Compagnia Carabinieri di Salerno in applicazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, ad oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza, ai sensi dell’art. 32, comma, 3 della legge 23.12.1978 n. 833 e dell’art. 50 Tuel”, adottato nei confronti del ricorrente che è stato fermato mentre andava ad assistere la madre malata, come aveva autocertificato, oltre a produrre documentazione medica di data anteriore all’accertamento, che lo spostamento contestato (che ha determinato l’applicazione della misura della “domiciliazione fiduciaria”) era necessario essendo egli l’unico, allo stato, sì come autodichiarato, in grado di apprestare assistenza all’anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili pericolose evenienze (2).

(1) Ha chiarito il Tar le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, d.l. n. 18 del 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", hanno introdotto una tutela cautelare temporalmente limitata e derogatoria di quella delineata agli art. 55 e 56 c.p.a. stabilendo, in particolare, che i procedimenti cautelari promossi o pendenti dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono decisi, anche a prescindere da una specifica istanza di parte in tal senso, con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020 (cfr. art. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020).

Tuttavia, in deroga a tali previsioni, limitatamente alle udienze cautelari fissate nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, è prevista la possibilità di trattazione collegiale delle relative istanze cautelari, sia pure eccezionalmente senza discussione orale: a) nell’ipotesi in cui vi sia stata richiesta congiunta di tutte le parti costituite ( art. 84, comma 2, primo periodo);  b) ovvero nel caso in cui sia intervenuto decreto monocratico di accoglimento, anche parziale (da intendersi, in assenza di specificazione, sia pronunciato ex art. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, ovvero sostitutivo della misura collegiale, che ex art. 56 c.p.a.), salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi istanza di rinvio (cfr. art. 84, comma 2, terzo periodo); in tal caso il decreto accolto, in deroga all’art. 56, comma 4, c.p.a., conserva efficacia fino alla successiva trattazione collegiale (art. 84, comma 1, ultimo periodo);

Ha quindi affermato il Tar che in applicazione delle superiori coordinate, che con riferimento all’istanza cautelare all’esame sussistono i presupposti per la trattazione collegiale, ai sensi dell’art. 84, comma 2, terzo periodo, posto che: è intervenuto decreto monocratico di parziale accoglimento n. 436 del 21 marzo 2020, emanato ex art. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020;  non vi è istanza di rinvio proveniente da alcuna parte incisa dalla misura; le Amministrazioni resistenti hanno spiegato difese, sostenendo la legittimità dei propri atti e instando per il rigetto della misura; non è di ostacolo alla trattazione collegiale l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, dell’art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l’efficacia del decreto di accoglimento, come visto eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all’art. 56, comma 4, c.p.a..

 

(2) Ha chiarito il Tar che la disposta “domiciliazione fiduciaria” presuppone la circolazione senza una delle motivazioni di necessità previste dai D.P.C.M. ovvero dalle ordinanze regionali – consentendo invece l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 “esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati … da situazioni di necessità …. correlate ad esigenze primarie delle persone”. Ha aggiunto che le esigenze rappresentate dal ricorrente non erano state adeguatamente valutate


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Campania

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri