Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge

Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge


Inquinamento – Emissioni – Limiti – Deroghe – Possibilità – Onere della prova. 

 

          In materia ambientale, è il titolare dell’interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge che deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una A.I.A., ex art. 29 sexies, d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste) (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che rispetto ad un interesse di pretesa - quale è quello ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge - sia l’interessato a dover dare prova, nel corso del procedimento, del ricorrere di tutti i presupposti che la legge ritiene necessari perché possa essere accordata l’“utilità finale” o il “bene della vita”, e non competa, per converso, all’amministrazione dover dare prova dell’assenza dei suddetti presupposti. 

Un’eventuale prova del contrario, avrebbe dovuto essere offerta, dunque, durante il procedimento, dalla società che aveva interesse all’ottenimento della deroga e non già dall’amministrazione chiamata a decidere in merito. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

AMBIENTE, INQUINAMENTO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri