Conversione della decisione cautelare monocratica speciale ex artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 in decisione collegiale ex art. 55 c.p.a.

Conversione della decisione cautelare monocratica speciale ex artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 in decisione collegiale ex art. 55 c.p.a.


Processo amministrativo – Covid-19 – Giudizio cautelare –Decisione ex artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 – Richiesta di conversione in decisione collegiale ex art. 55 c.p.a. – Esclusione.

 

          Ai sensi dell’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, i procedimenti cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all’art. 56 c.p.a.; non può dunque essere accolta l’istanza del ricorrente di trattazione della domanda cautelare in esito alla camera di consiglio, secondo il rito ex art. 55 c.p.a., eventualmente previo “abbinamento” o rinvio della trattazione dell’istanza cautelare monocratica (risultante dalla conversione ex lege) alla trattazione in camera di consiglio (1).

 

(1) Ha chiarito il decreto che l’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”, ha stabilito che i procedimenti cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo. Nella specie il ricorrente aveva però dichiarato di non aver interesse alla decisione nelle forme di cui all’art. 56 c.p.a..

Ha però rilevato il decreto che le modalità procedurali di somministrazione della tutela giurisdizionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.. Ha aggiunto che l’insieme delle misure cautelari previste dal citato art. 84 rappresenta una modalità di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall’art.  24 Cost., non meno delle forme ordinarie e che esso appare congruo e adeguato nel contesto dell’attuale situazione emergenziale;

Ha infine concluso che l’istanza cautelare rientra senz’altro nella disponibilità della parte, la quale può decidere se proseguire nella domanda proposta ovvero rinunziarvi, ma non chiedere che venga adottata una modalità di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri