Conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato


Straniero – Permesso di soggiorno - Per minore età – Conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Diniego – Mancata motivazione a fronte del contrario parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Illegittimità.


      E’ illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto in ragione dell’asserita mancanza condizioni necessarie per la conversione automatica del titolo ma senza motivare a fronte del contrario parere reso dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che condizioni necessarie per la conversione automatica del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sono l’affidamento familiare tramite servizi sociali, giudice tutelare o Tribunale dei minorenni o presenza in Italia per un triennio unita all’esito positivo di un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato; tali condizioni sono richieste per evitare l’ingresso dello straniero in prossimità del raggiungimento della maggiore età e il rilascio del permesso di soggiorno in elusione delle regole e dei limiti ordinari.
Ha aggiunto la Sezione che l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, distingue nettamente, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per la conversione, la situazione dei ‘minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2, l. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela’ da quella dei ‘minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale’, prevedendo solo per i primi la previa acquisizione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri.
Le attività svolte dal Comitato per i minori stranieri sono state trasferite, ai sensi dell’art. 12, comma 20, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale nella specie ha reso parere favorevole al proseguimento del soggiorno in Italia dell’appellante anche dopo il compimento della maggior età, “raccomandando” alle Autorità “di adottare i provvedimenti del caso”, ferma restando la verifica del possesso, da parte dello straniero richiedente, degli altri requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per la minore età in permesso ad altro titolo.
​​​​​​​Le Linee – Guida del Ministero del Lavoro, dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, laddove affermano che “il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno d’età”, attestano come residui in capo alla Questura territorialmente competente il potere in ordine all’adozione dei provvedimenti che riguardano la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, evidentemente rilevando la permanenza di un margine di discrezionalità valutativa in capo all’Amministrazione. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

STRANIERO, PERMESSO di soggiorno

STRANIERO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri