Certificazione, ai fini abilitativi, dell’esperienza professionale triennale maturata nel campo delle cure palliative
Certificazione, ai fini abilitativi, dell’esperienza professionale triennale maturata nel campo delle cure palliative
Certificazione, ai fini abilitativi, dell’esperienza professionale triennale maturata nel campo delle cure palliative
Sanitario - Medico palliativista – Tirocinio formativo – Ratio – Individuazione.
L’attività del tirocinio formativo è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere l’attività di medico palliativista in piena autonomia e responsabilità, ma non può essere considerata essa stessa attività di medico palliativista, con conseguente sua computabilità in un triennio (1).
(1) Ha ricordato la Sezione che la l. n. 38 del 2010 abbia inteso garantire ai pazienti l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con una innovazione normativa di straordinaria importanza, per il nostro ordinamento, nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, poiché, con tale legge, lo Stato si è assunto l’impegno solidaristico, inteso a tutelare nel modo più profondo il valore della persona umana, di porre il malato terminale nella condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza, senza lasciarlo all’abbandono di una condizione priva di rimedi anche solo lenitivi della sua sofferenza, come del resto ha ben chiarito anche la stessa Corte costituzionale nella recentissima ordinanza n. 307 del 16 novembre 2018.
Fondamentale, per l’attuazione della legge, è la figura e l’opera del medico c.d. palliativista.
L’Accordo Stato-Regioni, previsto dall’art. 5, comma 2, della l. n. 38 del 2010, è intervenuto solo a quattro anni di distanza dall’entrata in vigore della legge, il 10 luglio 2014, e ha elencato tutte le specializzazioni mediche, il cui conseguimento avrebbe rappresentato titolo di idoneità alla prestazione delle cure palliative in strutture mediche pubbliche o private accreditate, ma ha fatto propria anche la previsione “transitoria” dell’art. 1, comma 425, della l. n. 147 del 2013.
La l. n. 147 del 2013 – legge di stabilità per il 2014 – si è preoccupata di intervenire a sanare la posizione di quanti già lavorassero nelle reti per le cure palliative e che, proprio mediante tale attività lavorativa, avessero già di fatto dimostrato di avere raggiunto un livello di formazione professionale equivalente a quello universitario richiesto ora dalla legge e ciò, come stabilisce l’art. 1, comma 425, della stessa legge, al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38.
In attuazione di queste previsioni, quindi, il D.M. Salute del 4 giugno 2015 ha stabilito, nell’art. 1, comma 2, che il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della l. n. 147 del 2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate e, nel successivo art. 3, comma 4, che l’esperienza professionale di cui al comma 2 dell’art. 1 è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.
Si deve trattare, dunque, di una esperienza professionale, certificata dal direttore della struttura della rete nella quale, testualmente, «il medico ha svolto la propria attività» ed è quindi chiaro, già dalla lettera della legge, che questa attività non può essere quella del medico tirocinante.
L’attività del tirocinio formativo è, infatti, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere l’attività di medico palliativista in piena autonomia e responsabilità, ma non può essere considerata essa stessa, ai fini che qui rilevano, attività di medico palliativista, con conseguente sua computabilità nel triennio, posto che l’attività costituente il nucleo dell’esperienza maturata nel triennio presuppone l’acquisizione delle competenze, durante il tirocinio, e non può ricomprendere, dunque, il tirocinio stesso finalizzato all’acquisizione di tali competenze.
Anno di pubblicazione:
2019
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri