Autorizzazione regionale per l'apertura di struttura sanitaria privata non accreditata

Autorizzazione regionale per l'apertura di struttura sanitaria privata non accreditata


Sanità pubblica – Strutture sanitarie private – Non accreditate – Autorizzazione regionale – Necessità.

 

     Per essenziali ragioni, che attengono non solo alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela della concorrenza, l’autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie che non sono in regime di accreditamento, ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell’ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l’armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l’accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture; è pertanto illegittimo l'operato dell'amministrazione allorché, a seguito dell'annullamento per difetto di motivazione del provvedimento di diniego, venga concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria in assenza di accertamenti circa la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture (1).

 

(1) Cons. St., sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589.

E’ pacifico in giurisprudenza che il conseguimento del fabbisogno complessivo di prestazioni e la diffusione capillare delle strutture sul territorio sono variabili indipendenti di un’unica equazione, il cui risultato deve garantire la piena copertura della domanda e la prossimità del servizio sanitario rispetto all’utenza, scongiurando tuttavia il sovradimensionamento dell’offerta a scapito del corretto dispiegamento delle ordinarie dinamiche concorrenziali. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell'attività socio-sanitaria costituisce il momento finale di un complesso iter procedimentale, contraddistinto dalla previa acquisizione delle verifiche e delle valutazioni in ordine al fabbisogno, che devono essere rimesse al comune ai fini dell’assunzione delle determinazioni di sua competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992; di conseguenza, l’autorizzazione all’esercizio può essere rilasciata soltanto nel caso in cui il comune abbia precedentemente provveduto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione in forza del parere positivo circa la verifica di compatibilità.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri