Assistenza a studenti disabili e mancato aggiornamento piano educativo individualizzato

Assistenza a studenti disabili e mancato aggiornamento piano educativo individualizzato


Pubblica istruzione – Studenti disabili - Piano educativo individualizzato – Aggiornamento periodico – Mancanza – Erogazione prestazioni in essere

        Sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, previsti dall’art. 12, l. n. 104 del 1992 e dall’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile – le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (1).

 

(1)  Tar Milano, sez. III, 11 luglio 2013, n. 1802.

Ha ricordato il Tar che l’art. 12, l. n. 104 del 1992 prevede che, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI). Tale profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. All'elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

Infine, il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Il PEI, invece, ai sensi dell’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006 deve essere approvato, per ogni anno scolastico, entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente.

In questo quadro, risulta evidente che il dimensionamento della prestazione assistenziale ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all'andamento della patologia da cui il disabile è affetto. Ne consegue che la prestazione da erogare varia con il variare delle necessità dell’alunno, a loro volta correlate allo sviluppo del suo stato psico-fisico. E’ proprio per questa ragione che il citato art. 12, l. n. 104 del 1992 prevede periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni della persona portatrice di handicap.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri