Applicazione della astreinte all’ottemperanza conseguente all’inerzia della P.A. dopo una sentenza che stabilisce un mero obbligo di procedere

Applicazione della astreinte all’ottemperanza conseguente all’inerzia della P.A. dopo una sentenza che stabilisce un mero obbligo di procedere


Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi – Inerzia della P.A. –  Penalità di mora – Applicabilità – Esclusione. 

             Se è vero che l’opportunità di ricorrere all’adozione di strumenti di coazione indiretta all’adempimento, quali le penalità di mora (o astreintes), si impone nell’illecito a carattere permanente, in presenza di un obbligo di fare infungibile, è altresì vero che la sentenza da ottemperare, nel caso di specie, stabilisce un obbligo di procedere, non già un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto, di guisa che la detta forma di coazione all’adempimento è da ritenersi inappropriata alla fattispecie dell’ottemperanza conseguente all’inerzia della P.A., dopo una sentenza del Tar che stabilisce un mero obbligo di procedere, non già un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto (1). 

 

(1)Tar Molise 26 novembre 2018 n. 677.

Ha chiarito il Tar che nel caso di specie sussiste l’obbligo per le Amministrazioni di dare integrale esecuzione alla sentenza di rideterminarsi con nuovi provvedimenti in ordine alle posizioni dei ricorrenti, ma non vi sono, tuttavia, i presupposti per il riconoscimento e l’applicazione delle penalità di mora, ex art. 114 lett. e), c.p.a., poiché detta norma, a seguito della modifica di cui all’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208 del 2015, prevede che “detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua, quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. Ne consegue che per applicare la penalità di mora sarebbe necessario avere a riferimento un parametro monetario sul quale calcolare la misura pari agli interessi legali. Tale parametro, nel caso di specie, non c’è. 

Ha aggiunto il Tar che l’ipotesi di un’eventuale ristoro risarcitorio per equivalente nei confronti del Consorzio ricorrente è subordinata all’eventuale infruttuoso esito della procedura sostitutiva, nonché ad un’esplicita domanda risarcitoria, da proporsi nelle forme di cui agli artt. 30 e 112, comma 3, c.p.a., da parte del ricorrente (Tar Molise n. 700 del 2018). 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri