Anche prima dell’entrata in vigore del processo telematico era possibile la notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale

Anche prima dell’entrata in vigore del processo telematico era possibile la notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale


Processo amministrativo - Notifica del ricorso – A mezzo Pec – In mancanza autorizzazione presidenziale – Prima dell’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. n. 40 del 2016 – Possibilità.

 

        La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell’adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ed indipendentemente dall’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (1). 

 

(1) La questione era stata rimessa all’Adunanza plenaria da Cons. St., sez. III, ord., 23 marzo 2017, n. 1322 Ha chiarito l’Adunanza plenaria che la natura di mezzo ordinario di notificazione riconosciuta alla notifica a mezzo PEC e la sua immediata operatività nell’ambito del processo amministrativo non sono negate né ostacolate dall’art. 16-quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, l. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013).

Il comma 3  bis  dell’art. 16 quater, successivamente introdotto, che prevede che “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, lungi dal poter essere interpretato nel senso di non consentire l’applicabilità immediata al processo amministrativo della notifica a mezzo PEC, esclude proprio che disposizioni specificamente previste per il processo civile e penale (e segnatamente quella sul differimento dell’entrata in vigore) possano intendersi estese anche al processo amministrativo, per di più producendo un effetto di “paralisi” della notifica a mezzo PEC nell’ambito di quest’ultimo. Tale conclusione si fonda sia sulla interpretazione letterale del comma 3 bis (peraltro solo successivamente introdotto dal legislatore), che esclude la sola immediata applicazione dei precedenti commi 2 e 3 (evidentemente rivolti ai processi civile e penale), sia sul rilievo che il testo vigente dell’art. 1, l. n. 94 del 993, non risulta modificato dall’art. 16 quater, d.l. n. 179 del 2012.
Ha aggiunto l’Alto Consesso che non appare ragionevole ritenere che l’emanazione di un decreto recante regole tecniche per i processi civile e penale, da emanarsi da parte del Ministro della Giustizia, autorità priva di competenza in merito al processo amministrativo telematico, possa condizionare l’attuazione di quest’ultimo e, segnatamente, bloccare, nel suo ambito, le disposizioni relative alla notifica degli atti a mezzo PEC da parte degli avvocati. Né può sostenersi che, non essendo state all’epoca emanate le regole tecniche per il processo amministrativo, il “difetto di disciplina” renderebbe impossibile l’applicazione della notificazione a mezzo PEC.
In conclusione, la natura di mezzo generale di notificazione (e di immediata applicazione) riconosciuta alla notifica a mezzo PEC consente di affermare che la stessa non risulta impedita fin tanto che non è stato emanato il d.P.C.M. , previsto dall’art. 13, all. 2 (norme di attuazione) del c.p.a.; decreto recante le “regole tecnico – operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico” (che, come è noto, è stato successivamente emanato: d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40).

Ha infine concluso l’Adunanza plenaria che le conclusioni alle quali è pervenuta non sono messe in dubbio da quanto previsto dall’art. 52, comma 2, c.p.a., non potendo da tale norma evincersi un impedimento alla immediata applicazione della notifica a mezzo PEC, ancorchè la stessa sia disposta, in via generale, dalla legge (nel senso che, essendo prevista una previa autorizzazione presidenziale per la notifica “per via telematica”, ciò comporterebbe l’impossibilità di disporre in via immediata e diretta della notifica a mezzo PEC da parte del difensore non munitosi di tale previa autorizzazione).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri