Alla Corte di giustizia ulteriori richieste di precisazioni in merito ai presupposti per il rinvio pregiudiziale

Alla Corte di giustizia ulteriori richieste di precisazioni in merito ai presupposti per il rinvio pregiudiziale


Corte di giustizia – rinvio pregiudiziale – presupposti – giudice di ultima istanza – quesiti

 

Si solleva questione di pregiudizialità interpretativa invitando la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti, articolati secondo l’ordine logico proprio:

a) se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;

b) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

Per l’ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si sollevano le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali:

c) se i principi euro-unitari - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni, di “diritto di lavorare”, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali - come enucleati dall’appellante incidentale, ostano ad una disciplina qual è quella dell’art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito

di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il “non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi”.


Veröffentlichungsjahr:

2022

Sachbereich:

UNIONE Europea, CORTE di giustizia dell’Unione europea

UNIONE Europea

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten