Alla Corte di Giustizia UE l’affidamento diretto o con gara del servizio di trasporto pubblico locale
Alla Corte di Giustizia UE l’affidamento diretto o con gara del servizio di trasporto pubblico locale
Alla Corte di Giustizia UE l’affidamento diretto o con gara del servizio di trasporto pubblico locale
Trasporti – Trasporto pubblico locale – Affidamento diretto del servizio – Possibilità – Art. 5, comma 4, Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 – Rimessione alla Corte di giustizia UE.
E’ rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se l’art. 5, comma 4, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, deve essere interpretato nel senso che ricorre nella legislazione nazionale il divieto all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale, preclusivo dell’affidamento diretto anche nei casi in cui sarebbe consentito dalla normativa euro-unitaria, quando è posta la regola generale della gara pubblica per l’affidamento del predetto servizio ovvero soltanto nel caso di divieto specifico di affidamento diretto anche in relazione alle ipotesi in cui è consentito dalla normativa euro-unitaria (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che il dubbio riguarda la corretta interpretazione della norma europea (l’art. 5, comma 4, del Regolamento 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia) nella parte in cui esclude la facoltà di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico in materia di TPL anche per le ipotesi marginali (c.d. de minimis) ivi previste qualora ciò “sia vietato dalla legislazione nazionale”.
Si domanda se, per ritenere operante il suddetto divieto, è sufficiente anche soltanto la previsione da parte del legislatore della regola generale della gara pubblica per l’affidamento dei contratti di servizio di TPL locale (come previsto dal riportato art. 18, comma 2, d.lgs. n. 422 del 1997) o, invece, è necessario un divieto specifico e riferito proprio a quelle fattispecie per le quali nella legislazione europea è consentito l’affidamento diretto.
La risposta al dubbio interpretativo è decisiva ai fini della risoluzione della controversia portata dinanzi a questo Consiglio di Stato: se si ritiene necessario un divieto specifico, riferito pure ai casi per i quali nella normativa euro-unitaria è consentito l’affidamento diretto, in mancanza di tale espresso divieto nella normativa italiana, la condotta della Regione non potrebbe essere censurata.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
TRASPORTO marittimo e aereo, noleggio e locazione di nave e di aeromobile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri