Alla Corte di Giustizia Ue il cumulo di contributi e la possibilità di rinunciare a parte di questi

Alla Corte di Giustizia Ue il cumulo di contributi e la possibilità di rinunciare a parte di questi


Contributi e finanziamenti - Incentivi alle imprese - Per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Superamento per cumulo tetto massimo concedibile

          E’ rimessa alla Corte di Giustizia Ue le questioni se le regole in materia di concessione degli aiuti fissate dagli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretate nel senso che per l’impresa richiedente, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile in virtù del cumulo con pregressi contributi, sia possibile - sino alla effettiva erogazione del contributo richiesto - optare per la riduzione del finanziamento (mediante modifica o variante al progetto) o per la rinuncia (totale o parziale) a pregressi contributi, eventualmente già percepiti, al fine di rientrare nel limite massimo erogabile; e se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le diverse prospettate opzioni (variante o rinuncia) valgono anche se non previste espressamente dalla normativa nazionale e/o dall’avviso pubblico relativo alla concessione dell’aiuto (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che le questioni attengono all’«interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione» e la loro risoluzione ad opera del giudice sovranazionale appare «necessaria», rispettivamente ai sensi dell’art. 267, parr. 1, lett. b), e 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con conseguente obbligo di questo Consiglio di Stato, quale giudice nazionale “di ultima istanza”, secondo quanto prevede il par. 3 del medesimo art. 267, di rimettere alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale.

La rilevanza dei quesiti ai fini della decisione della causa in oggetto è resa evidente dal fatto che gli stessi intercettano i diversi punti controversi e i plurimi profili argomentativi in relazione ai quali è destinato a determinarsi l’esito della lite.

Le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico quadro 2013 che regolamenta la procedura non forniscono, d’altra parte, indicazioni di impatto decisivo in quanto, pur gravando i richiedenti il contributo di un onere di verifica, al momento della domanda, del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis (art. 4, comma 4), rinviano la presentazione della necessaria dichiarazione alla fase della rendicontazione (art. 4, comma 5) e collocano l’ammissione al contributo e la conseguente erogazione dell’aiuto a valle del procedimento e della verifica dei dati inoltrati dall’impresa.

Dunque, le disposizioni del bando si prestano a plurime interpretazioni, il che ne rende opportuna - in difetto di un quadro normativo nazionale di riferimento - una lettura “comunitariamente” orientata.

Ha aggiunto la Sezione che la gestione di eventuali rimodulazioni dell’istanza (conseguenti alla rinuncia a precedenti aiuti o al ridimensionamento del progetto e del contributo oggetto di richiesta) risulta di attuazione più problematica se rimessa alla fase della verifica istruttoria delle domande ammesse, perché destinata ad incidere sull’ordine di graduatoria che si è determinato sino a quel momento.

Quanto, poi, alla previsione del Regolamento del 2013 secondo la quale sono da considerarsi “concessi” gli aiuti nel momento in cui all'impresa è “accordato.. il diritto di ricever(li).. indipendentemente dalla data di erogazione” (art. 3 comma 4), essa non pare inconciliabile con uno schema procedimentale nel quale, ad una prima fase di “ammissione” faccia seguito un più articolato approfondimento istruttorio - sempre interno al procedimento e finalizzato al riscontro della documentazione attestante il rispetto dei requisiti del regime de minimis - solo alla conclusione del quale può dirsi conclusivamente “accordato” il diritto al contributo.

In questi stessi termini sembra potersi interpretare il complesso delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico quadro 2013.

Sempre la fonte regolamentare pospone l’erogazione dell’aiuto al preventivo accertamento del non superamento del tetto (art. 6 comma 3), il che può indurre a ritenere che solo all’esito di tale verifica può dirsi definitivamente “accordato” il diritto alla percezione del contributo.

D’altra parte, è la stessa fonte regolamentare a precisare che l’ipotesi dell’aiuto “concesso” - ovvero del quale sia “accordato” il “diritto di riceverlo” - va intesa “a norma del regime giuridico nazionale applicabile”, il che lascia intendere che essa può corrispondere a schemi procedimentali variabili e non predeterminati.

Infine, la formulazione dell’art. 6 comma 1, ultimo periodo, del Regolamento 1407/2013 (“Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso”) ed, in particolare, il riferimento a “qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto”, sembra fare intendere che la dichiarazione debba riportare l’insieme degli aiuti percepiti: donde la necessità di comprendere se la scelta della rinuncia ad un precedente contributo debba necessariamente consumarsi prima che lo stesso sia materialmente erogato e se possa intervenire anche successivamente (pendente la nuova istanza di aiuto). Anche questo aspetto della disciplina assume rilevanza nella presente controversia, venendo in essa in rilievo aiuti pregressi già erogati e poi fatti oggetto di rinuncia. 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri