Alla Corte di giustizia la disciplina delle quote latte e del prelievo supplementare

Alla Corte di giustizia la disciplina delle quote latte e del prelievo supplementare


Agricoltura – Quote latte – Disciplina eurounitaria – Interpretazione - Rimessione alla Corte di giustizia ue.

 

     Devono essere rimesse alla Corte di giustizia le questioni: a) «se il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di late di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento»; b) «se il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea»; c) «se  l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare di latte imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato»  (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che un primo dubbio esegetico concerne la valutazione della compatibilità con il diritto dell’Unione di una previsione nazionale che accordi un trattamento differenziato a soggetti, nello specifico a produttori di latte vaccino, i quali abbiano rispettato un obbligo contrario al diritto dell’Unione europea. In altri termini, il Collegio si interroga sulla sussistenza, o meno, di un nesso di necessaria invalidità derivata (e, quindi, di disapplicazione) dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 in conseguenza della invalidità dell’art. 5, l. n. 119 del 2003.

Al riguardo la Sezione ha chiarito che la l. n. 119 del 2003 fu approvata dal Legislatore italiano anche al fine di contrastare la diffusa inosservanza del sistema delle c.d. “quote latte” in alcune regioni del Nord Italia e, quindi, in questa prospettiva si optò per l’introduzione di obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella filiera del latte, come l’obbligo qui contestato (si è trattato in realtà di una anticipazione, posto che l’introduzione di detto obbligo da parte degli Stati membri fu, difatti, ammessa in seguito anche dal diritto dell’Unione), volti ad arginare tale pernicioso fenomeno e a garantire, in tal modo, l’effetto utile del diritto sovranazionale. 

La Sezione ha affermato di non ignorare che la primazia del diritto dell’Unione non giustifica di per sé violazioni dello stesso ordinamento da parte della legislazione degli Stati membri, ancorché ispirate dalla finalità di assicurare un maggiore rispetto della normativa sovranazionale.

Sennonché appartiene al diritto dell’Unione anche il principio generale di tutela dell’affidamento che, nel caso descritto, sembrerebbe consentire la protezione degli interessi di quei produttori e di quegli acquirenti che abbiano comunque rispettato una prescrizione stabilita dalla legge nazionale rispetto a coloro che non l’abbiano rispettata, interessi che – aderendo alla tesi seguita dagli appellanti – verrebbero pregiudicati, posto che la Repubblica Italiana dovrebbe recuperare quanto ad essi restituito in base al predetto art. 2, d.l. n. 157 del 2004. 

Sotto un distinto profilo, la Sezione si è interrogata sull’effettivo contrasto dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 con l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001.

Difatti è opinione della Sezione che, fermo restando quanto osservato circa la contrarietà dell’art. 5, l. n. 119 del 2003, l’art. 2, comma 3, non configuri l’insieme dei produttori che abbiano rispettato l’obbligo di versamento mensile come una “categoria prioritaria” ai sensi del diritto dell’Unione europea.

La Sezione ha ritenuto, per contro, che l’art. 2, comma 3, stabilisca modalità differenziate per la restituzione del prelievo imputato in eccesso, distinguendo tra i produttori che abbiano osservato l’obbligo del versamento mensile da quelli che non l’abbiamo rispettato.

Occorrendo, però, conoscere l’esatta interpretazione del diritto dell’Unione in ordine al concetto e alla configurabilità di una “categoria privilegiata” si impone anche in questo caso il rinvio pregiudiziale.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

AGRICOLTURA, QUOTE latte

AGRICOLTURA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri