Alla Corte di giustizia l’applicazione dei benefici della priorità di dispacciamento e dell’esonero dei certificati verdi

Alla Corte di giustizia l’applicazione dei benefici della priorità di dispacciamento e dell’esonero dei certificati verdi


Energia elettrica – Benefici - Priorità di dispacciamento e dell’esonero dei certificati verdi - Impianti applicabili - Fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento e cogenerazione abbinata al teleriscaldamento – Rimessione alla Corte di giustizia Ue

 

     Devono essere rimesse alla Corte di giustizia le questioni: a) se la Direttiva 2004/8/CE (in particolare, il suo art. 12), osti ad una interpretazione degli artt. 3 e 6, d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (in particolare, di cui all’art. 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione), anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010; b) se l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti ad una interpretazione degli artt. 3 e 6, d.lgs. n. 20 del 2007, nei sensi indicati sub a), nella misura in cui tale disposizione, così come interpretata, possa determinare un “aiuto di Stato”, e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza; c) se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconoscimenti dei regimi di sostegno alla cogenerazione non CAR fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lett. c) del comma 11, art. 25, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che abroga le norme richiamate dell’art. 1, comma 15, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102) (1).

 

(1) Ad avviso della Sezione occorre verificare: a) la compatibilità con quanto previsto dalla Direttiva 2004/8/CE, degli artt. 3 e 6, d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, laddove gli stessi possano essere interpretati nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d.lgs. n. 79 del 1999 (in particolare, di cui all’art. 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione), anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il dicembre 2010; b) la compatibilità della normativa indicata su a) – se ed in quanto la si possa ritenere applicabile anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento oltre il dicembre 2010 – con l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto possa essa costituire “aiuto di Stato”, e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza; c) specularmente a quanto esposto sub a) e b), ed in considerazione di quanto espressamente prospettato dall’appellante, se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconoscimenti dei regimi di sostegno alla cogenerazione non CAR fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lett. c) del comma 11, art. 25, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che abroga le norme richiamate dell’art. 11, d.lgs. 79 del 1999 a far tempo dal 1 gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’art. 10, comma 15, d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri