Alla Corte costituzionale la legge regionale Marche che amplia i soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica

Alla Corte costituzionale la legge regionale Marche che amplia i soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica


Caccia – Fauna selvatica - Piani di controllo – Soggetti attuatori – Marche – Ampliamento ex art. 25, commi 2-bis (ultimo periodo) e 3, l. reg. Marche n. 7 del 1995 – Violazione art. 117, comma 2, lett. s, Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

     E’ rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, commi 2-bis (ultimo periodo) e 3, l. reg. Marche 5 gennaio 1995, n. 7, nella parte in cui tali disposizioni ampliano il novero dei soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica rispetto all’elencazione di cui all’art. 19, comma 2, l. 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

 

(1) Il Tar ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, relative a questioni sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame.

Ha aggiunto che la questione di legittimità costituzionale va estesa anche al comma 2-bis, secondo periodo, dell’art. 25, l. reg. Marche n. 7 del 1995, nella parte in cui la norma prevede che “A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata”, considerato che anche tale disposizione amplia il novero dei soggetti attuatori rispetto all’elencazione di cui all’art. 19, comma 2, l. n. 157 del 1992.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CACCIA e protezione della fauna

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri