Alla Corte costituzionale la dimostrazione del reddito prodotto all’estero ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la relativa attestazione consolare per i cittadini extra UE

Alla Corte costituzionale la dimostrazione del reddito prodotto all’estero ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la relativa attestazione consolare per i cittadini extra UE


Processo amministrativo – Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione – reddito prodotto all’estero – Attestazione consolare – Art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 – Violazione artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza - Rimessione alla Corte costituzionale.

     È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non abbienti richiede, per i redditi prodotti all'estero, che il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea corredi l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, esulando tale incombente documentale dalla sfera di dominio del richiedente; in tal modo l’esclusione dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene a dipendere dall’inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile allo stato con gli istituti di semplificazione amministrativa e de-certificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell’Unione europea, con irragionevole vulnus del principio di eguaglianza formale nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nella specie da esperirsi contro atti della pubblica amministrazione italiana  (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avviene a istanza di parte il cui contenuto è disciplinato puntualmente dall’art. 79, d.P.R. n. 115 del 2002: in particolare, si prevede che l’istante alleghi una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76. La disposizione che viene in rilievo è quella recata dal comma 2 dell’art. 79 per cui “per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”. L’esegesi letterale porta a concludere che la certificazione in questione deve attestare la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza e deve essere rilasciata dall’autorità consolare competente a valle di una attività di accertamento e di controllo la quale, con tutta evidenza, non potrebbe essere utilmente svolta dalle autorità italiane.

Nel caso venuto all’esame della Sezione in sede di reclamo, l’esclusione dal patrocinio discenderebbe dalla piana applicazione della citata disposizione in quanto il cittadino indiano richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha mancato di assolvere correttamente all’integrazione documentale richiesta visto che, pur avendo diligentemente richiesto la prevista attestazione consolare, non ha ricevuto risposta alcuna dall’Autorità consolare indiana. L’esclusione, in buona sostanza, viene a dipendere dall’inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile allo stato con gli istituti di semplificazione amministrativa e de-certificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell’Unione europea, con irragionevole vulnus del principio di eguaglianza formale nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nella specie da esperirsi contro atti della pubblica amministrazione italiana.

La Sezione ritiene che la disposizione in parola presenti profili di illegittimità rispetto agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, Cost. nella parte in cui subordina l’apprestamento di mezzi per l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei non abbienti ad incombenti documentali che, pur se pertinenti alla prova delle condizioni reddituali, esulano dalla loro sfera di dominio.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

PATROCINIO a spese dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri