Alla Corte costituzionale la causa di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza che prevede anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato

Alla Corte costituzionale la causa di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza che prevede anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato


Guardia di finanza – Arruolamento – Guida in stato di ebbrezza costituente reato - Causa di esclusione – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità
 

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato, con riferimento agli artt. 3 e 51, 4 e 35, 27, comma 3 e 97 della Costituzione (1).

(1) Precedenti conformi: non risultano specifici precedenti conformi.

Precedenti difformi: non risultano specifici precedenti difformi. Sull’applicazione di tale norma T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 15 dicembre 2022, n. 16920.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la previsione dell’immediata preclusione all’accesso al Corpo della Guardia di finanza in caso di (condanna per il) reato di guida in stato di ebbrezza, contenuta nell’art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995, non appare sorretta da una giustificazione razionale, né tiene conto delle specificità sanzionatorie della relativa fattispecie, che privilegia l’accesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità quale modalità di recupero e di reinserimento, premiandone il buon esito con una particolare ipotesi di estinzione del reato. La ragione della preclusione, infatti, non si rinviene né nella specificità dei compiti di istituto di tale forza di polizia, che con riferimento all’attività di polizia giudiziaria in ambito di polizia stradale è per così dire recessiva rispetto alla generalizzata competenza della polizia stradale, a livello nazionale e delle polizie locali, con riferimento al proprio territorio; né nel disvalore assoluto attribuito dal legislatore alla fattispecie, giusta la possibilità della gradazione della sua offensività a prescindere dalle fasce predeterminate che trova espressione nella riconosciuta applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. Secondo il Consiglio di Stato, la diversità di ruoli e di carriera non consente di superare il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione, che ha inteso introdurre una specifica ipotesi di reato contravvenzionale quale indice ineludibile di censurabilità della condotta a fini assunzionali.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GUARDIA di finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri