Alla Corte costituzionale l’età massima di 30 anni per partecipare al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato

Alla Corte costituzionale l’età massima di 30 anni per partecipare al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato


Militari, forze armate e di polizia - Polizia di Stato - Funzionari tecnici psicologi – Concorso – Limite massimo di età per partecipare - Art. 31, comma 1, d.lgs. n. 334 del 2000 - Violazione art. 3, comma 1, Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

              E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nella parte in cui fissa l’età massima di trenta anni per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un più elevato limite da individuarsi nell’età di trentacinque anni, ovvero comunque di trentatré anni, e ciò in relazione all’art. 3, primo comma, Cost., nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che un orientamento pur relativamente recente (Cons. Stato, sez. IV, n. 2989 del 2012), collocandosi nel solco della tradizione, “rammenta, conclusivamente, che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato, in passato, che “rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d' età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole” ribadendo che “dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici.” (ex multis, si veda Corte costituzionale, 22 luglio 1999 , n. 357). ”
Né che la stessa Corte costituzionale, ancora con la sentenza n. 275 del 2020, ribadisca come “già in epoca risalente questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito di accesso rappresentato dall’età, che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire criteri per l’accesso ai pubblici impieghi, purché i «requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto) e costituiscano «opzione non obbligata sul piano costituzionale», ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza n. 466 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto)”.
Né (con la sentenza n. 466 del 1997) che “nella specie (concorso per l'accesso a posto di ruolo di insegnante statale) il legislatore ha stabilito con una scelta, immune da irragionevolezza e non arbitraria, di estendere i requisiti minimi di età fissati in via generale per gli impiegati civili dello Stato (con rinvio ricettizio mobile) alle relative norme che tradizionalmente richiedono il diciottesimo anno di età”, ponendo sempre in evidenza che (Corte costituzionale, ordinanza 22 luglio 1999 , n. 357)“, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988)”.
​​​​​​Nondimeno la Sezione, a meglio scansionare la peculiarità della presente vicenda, ritiene sembrino sussistere ulteriori ragioni che, con esclusivo riferimento alla normativa primaria che tale limite di età applica ai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, inducono a ritenere non manifestamente infondata, oltre che con piena evidenza rilevante, la questione di legittimità costituzionale della prefata disposizione legislativa.
​​​​​​​Ha rilevato la Sezione che – proprio in ragione della specificità delle funzioni cui sono chiamati (epperò concretamente ed effettivamente; non solo astrattamente e nominalmente) non solo gli agenti e gli assistenti, ma anche gli ispettori e pure i funzionari del ruolo “normale” della Polizia di Stato – rispetto a tutto il personale cui si è testé fatto cenno siano ravvisabili esigenze specifiche, peculiari ed effettive che rendano del tutto giustificabile (e, per vero, pure rispetto al diritto europeo) la previsione, a livello di legislazione statale primaria, di limitazioni anche stringenti in punto di età massima richiesta per l’accesso dall’esterno ai ruoli della Polizia di Stato: non oltre trenta anni, o anche meno.
​​​​​​​Ha aggiunto la Sezione che, diversamente dai funzionari di Polizia del ruolo che potremmo definire “normale”, ossia quelli che istituzionalmente e principalmente “espletano funzioni di polizia” – sia ben difficile sostenere la tesi che, quantomeno ordinariamente, le funzioni svolte dai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato (in disparte la formale attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) consistano effettivamente e concretamente, di norma, nello “svolgimento di attività operative ed esecutive”, ovvero di “funzioni operative o esecutive peculiari”.
​​​​​​​La Sezione ritiene invece che, all’evidenza, sia esattamente il contrario: ossia che le funzioni ordinariamente richieste al funzionario psicologo non sono tali da giustificare quella deroga di cui si è detto al principio della generale non ragionevolezza di stringenti limitazioni all’accesso in funzione dell’età.
​​​​​​​Se, dunque, per l’accesso tramite concorso dall’esterno agli equivalenti ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia del tutto correttamente e legittimamente (almeno ad avviso di questo Collegio) l’art. 3, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente alla data del bando di concorso (e anche nel testo vigente tuttora, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172) prevede il limite di età di 30 anni, non sembra viceversa corretto, ragionevole, proporzionato e – in ultima istanza – manifestamente conforme a Costituzione (oltre che al diritto europeo, nei sensi già espressi, pur se forse in termini troppo generali, dalla prefata ordinanza n. 3272 del 2021) che identico limite di età sia esteso anche ai funzionari tecnici del ruolo degli psicologi dal qui controverso art. 31, comma 1, d.lgs. n. 334 del 2000.
​​​​​​​La Sezione evidenzia che, sebbene successivamente la norma sia stata modificata dall’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, anche nel testo attualmente vigente detto limiti di età è rimasto tuttavia immutato.
​​​​​​​La Sezione ritiene debba ulteriormente rappresentarsi che siffatto limite di 30 anni per l’accesso dall’esterno non sussiste (e, soprattutto, non sussisteva alla data del bando del concorso di cui qui trattasi: 2 maggio 2019), quanto agli omologhi ruoli degli ufficiali psicologi, né per l’Arma dei carabinieri, né per la Guardia di finanza.

 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

POLIZIA DI STATO

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri