All’Adunanza plenaria l’ammissibilità, prima dell’entrata in vigore del processo telematico, della notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale

All’Adunanza plenaria l’ammissibilità, prima dell’entrata in vigore del processo telematico, della notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale


Processo amministrativo – Notifica del ricorso – A mezzo Pec – In mancanza autorizzazione presidenziale – Prima dell’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. n. 40 del 2016 – Contrasto in giurisprudenza - Rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. 

 

         Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”) era ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che sul punto si sono registrati due diversi orientamenti.

In base all’orientamento minoritario nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 (Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2017, n. 130; id., 17 gennaio 2017, n. 156; id., 13 dicembre 2016, n. 5226; id., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189).

Secondo tale indirizzo, la notifica a mezzo PEC non è utilizzabile, “essendo esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis [aggiunto dall’art. 46, d.l. 24 giugno 2014, n. 90], d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’esito della cui adozione (...) detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale (…); e ciò tenuto conto della mancanza di un apposito Regolamento, che, analogamente al d.m. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo e che non può che individuarsi nel d.P.C.M. previsto dall’art. 13 dell’All. 2 al c.p.a. (…) solo all’esito del quale l’intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l’inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all’esame” (Cons. St., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189). Sulla scorta di tale giurisprudenza quindi, fino all’entrata in vigore del d.P.C.M. previsto dall’art. 13 dell’Allegato 2 al codice del processo amministrativo, la notifica a mezzo PEC deve essere considerata una forma speciale di notificazione che, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale, non può che risultare inesistente, e dunque insanabile.

Un secondo, prevalente orientamento – al quale aderisce la sezione con l’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria – riconosce, al contrario, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis,  l. n. 53 del 1994, secondo cui “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata” (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. St., sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4895; id., sez. V, 4 novembre 2016, n. 4631; id., sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4490; id., sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565; id., 6 luglio 2016, n. 3007; id., 14 gennaio 2016, nr. 91; id., sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4862; id., sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682).

D’altronde il citato art. 46, che ha introdotto il comma 3-bis all’art. 16-quater, d.l. n. 179 del 2012, non ha sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica a mezzo PEC prevista dalla l. n. 53 del 1994, ma solo delle disposizioni (commi 2 e 3 dell’art. 16-quater del d. l. n. 179 del 2012) che demandano a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e che regolano l’acquisizione di efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 16-quater.

Stante dunque l’immediata applicabilità della l. n. 53 del 1994, la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri