Ai beneficiari di protezione umanitaria non spetta il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto

Ai beneficiari di protezione umanitaria non spetta il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto


Straniero – Protezione umanitaria - Status di protezione umanitaria – Diniego rilascio titolo di viaggio sostitutivo del passaporto – E’ legittimo – Trattamento più favorevole solo per lo status di rifugiato – di beneficiario di protezione sussidiaria – di beneficiario di protezione umanitaria titolare di permesso precedente al dicembre 2007.

 

          Non è configurabile irragionevole disparità nel trattamento differenziato previsto dall’art. 24, d.lgs. n. 251 del 2007, laddove riconosce il titolo di viaggio soltanto ai rifugiati e ai beneficiari della protezione sussidiaria, e ciò soprattutto in considerazione del carattere temporaneo e minimale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non del tutto compatibile con il diritto di circolazione ed espatrio che il titolo di viaggio rilasciato dalla Questura sembrerebbe implicare (1).

 

 (1) Ha affermato il Tar che, stando a una lettura testuale dell’art. 24, d.lgs.. 19 novembre 2007 n. 251, il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto può essere rilasciato ai titolari dello status di rifugiato (art. 24 comma 1) e ai titolari dello status di protezione sussidiaria (art. 24, comma 2), mentre nulla dice la norma con riguardo ai titolari dello status di protezione umanitaria.

Il Tar ha chiarito che la differenza tra le tre posizioni non è soltanto formale bensì sostanziale. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri di subire nel proprio Paese una persecuzione personale o politica, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra 1951. La protezione sussidiaria viene invece riconosciuta al soggetto che, pur non versando nelle condizioni per ottenere l’asilo politico, dimostri tuttavia di correre il rischio di subire un danno grave, in caso di ritorno al suo Paese di origine. Ottiene, infine, la protezione umanitaria chi adduce giustificati e seri motivi di carattere umanitario per restare in Italia, quali ad esempio motivi di salute o di età, il rischio di trovarsi in situazioni di grave violenza o instabilità politica, o carestie o disastri ambientali.

Ha chiarito ancora il Tar che la protezione umanitaria, pertanto, è una forma meno concessiva di protezione e ne è prova il fatto che il recente d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 (c.d. decreto “Sicurezza”, convertito in legge 1° dicembre 2018 n. 132) ha introdotto, al posto della protezione umanitaria, la semplice possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo per casi speciali.

Ha aggiunto il Tar che è vero che l’art. 34, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 prevede il riconoscimento ai titolari del permesso di soggiorno umanitario del trattamento più favorevole previsto per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria, ma questa norma si riferisce espressamente ai titolari di permesso di soggiorno umanitario annoverati dal comma 4 del medesimo art. 34 e, pertanto, allo “straniero con permesso di soggiorno umanitario” rilasciato “prima dell’entrata in vigore del presente decreto” cioè prima del dicembre 2007.


Veröffentlichungsjahr:

2019

Sachbereich:

STRANIERO, PROTEZIONE internazionale

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten