Accesso “classico” e accesso civico generalizzato nei contratti pubblici in fase di esecuzione: la Plenaria detta limiti, condizioni e modalità operative

Accesso “classico” e accesso civico generalizzato nei contratti pubblici in fase di esecuzione: la Plenaria detta limiti, condizioni e modalità operative

L’Adunanza plenaria ha chiarito che l’impresa non aggiudicataria della gara è titolare di uno specifico interesse all’ostensione di atti e documenti inerenti alla fase esecutiva del rapporto, ciò a condizione che l’istanza non sia esplorativa e l’interesse sotteso all’esibizione sia preesistente. La documentazione inerente alla fase successiva alla stipulazione del contratto può costituire oggetto di accesso civico generalizzato, fermi restando i limiti di legge a tutela di specifici interessi protetti dall’ordinamento. La Plenaria, quanto alle modalità dell’esercizio del diritto d’accesso, ha affermato, su un piano più generale, l’obbligo della pubblica amministrazione di esaminare integralmente l’istanza anche quando essa abbia un contenuto generico (id est: senza specificare se si faccia riferimento al cd. classico o all’accesso civico generalizzato) ovvero richiami, in via cumulativa, le predette due modalità di accesso, ad eccezione dei casi nei quali il richiedente abbia circoscritto il suo interesse all’accesso documentale uti singulus ai sensi dell’art. 22 ss. l. n. 241 del 1990, nei quali l’esame deve essere limitato ai presupposti indicati da tale disposizione.