Requisiti di partecipazione ed esecuzione e individuazione di un punto di stoccaggio
Requisiti di partecipazione ed esecuzione e individuazione di un punto di stoccaggio
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Requisiti di partecipazione – Requisiti di esecuzione – Punto di stoccaggio
In mancanza di diverse indicazioni della lex specialis, l’individuazione di un punto di stoccaggio va considerato come un requisito di esecuzione. (1).
Sottolinea la sentenza che la distinzione tra i requisiti di partecipazione – necessari per partecipare alla gara e che dunque il concorrente deve possedere sin dal momento della formulazione dell’offerta – e requisiti di esecuzione, necessari invece solo nella fase esecutiva come condizione per la stipula del contratto, va desunta dalla lex specialis: Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 4 ottobre 2024, n. 3264.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Certificazione di qualità – Punto di stoccaggio
La certificazione di qualità UNI EN 14065 riguarda il sistema di gestione di qualità (e non un luogo) che l’operatore economico è chiamato ad assicurare, indipendentemente dal sito in cui opera; la tesi secondo cui l’indicazione di un punto di stoccaggio rientrerebbe nella certificazione di qualità contrasta con i principi del favor partecipationis, di proporzionalità e di ragionevolezza. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022, n. 9719.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri