Inesistente e insanabile la notificazione a mezzo PEC priva dell'oggetto della notificazione
Inesistente e insanabile la notificazione a mezzo PEC priva dell'oggetto della notificazione
Giustizia amministrativa – Notificazione – PEC - Atto processuale – Omessa allegazione – Inesistenza - Insanabilità
È inesistente e pertanto non è sanabile la notificazione del ricorso (nel caso di specie d'appello) a mezzo PEC allorché priva dell'oggetto della notificazione, non essendo stato allegato l’atto processuale da notificare. (1).
Precisa la sezione che nel caso di specie, a rendere inesistente la notificazione, è il fatto che la stessa era priva di oggetto, non essendo allegato alla PEC l’atto di appello da notificare. Una notificazione priva di oggetto è fine a sé stessa e come tale inesistente, perché non porta alcunché a conoscenza della controparte.
Con riferimento alla categoria dell'inesistenza, in motivazione si ricorda, come - dal punto di vista del giudice ordinario, è stato stabilito che “perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto” (Cass. civ., sez. lav., ord. 13 ottobre 2022, n. 30044), dovendosi ritenere che “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 8 settembre 2022, n. 326561). - nello stesso quadro ermeneutico si è espresso il giudice amministrativo, che ha stabilito che, “secondo condivisa giurisprudenza, recentemente ribadita da questo Consiglio (sez. IV, 10 luglio 2023 n. 6717), l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o dell’atto di impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (per mancanza o dell’attività di trasmissione o dell’attività di consegna), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3802; sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3654; sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899; id., 7 ottobre 2019, n. 6763; sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462; Cass. civ., sez. un. 20 luglio 2016, n. 14916)” (Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2025, n. 1844; sez. VI, 24 febbraio 2025, n. 1528, sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1349, sez. II, 29 novembre 2024, n. 9581, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6078 e n. 6127).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri