Domanda di accesso incidentale e rito applicabile
Domanda di accesso incidentale e rito applicabile
Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Domanda di accesso incidentale – Rito applicabile.
L’istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma, la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l’applicazione dell’art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta al rito camerale dell’accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio. L’autonomia della domanda di accesso in esame, benchè spiegata in via incidentale, impone infatti che essa dia luogo ad un autonomo rapporto processuale funzionale e servente il ricorso introduttivo del giudizio principale (quest’ultimo da assoggettarsi ai termini propri del rito che lo riguarda), cosicchè i termini dimidiati di cui all’art. 87, comma 2, lett. c), rilevano anche al fine di consentire al ricorrente di acquisire nuovi documenti su cui fondare, nell’ambito del medesimo giudizio, motivi aggiunti propri. (Nella fattispecie in esame, la sezione ha dichiarato irricevibile l’istanza di accesso depositata oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio). (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2023 (oggetto della News UM n. 4 del 30 gennaio 2023).
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri