Sul silenzio in materia di autorizzazione unica ambientale
Sul silenzio in materia di autorizzazione unica ambientale
Ambiente – Autorizzazione unica – Ricorso avverso il silenzio – Inammissibilità – Potere sostitutivo statale
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di autorizzazione unica ex art. 208, d.lgs. n. 152/2006, laddove l’azione giurisdizionale non sia stata preceduta dall’attivazione dello speciale potere sostitutivo statale di cui all’art. 5, d.lgs. n. 112/1998. Tale potere non può essere surrogato dall’esercizio del potere sostitutivo previsto in generale dalla legge regionale sul procedimento amministrativo, tenuto conto: del tenore letterale dell’art. 208, comma 10, d.lgs. n. 152/2006, che rinvia al potere sostitutivo statale; delle caratteristiche strutturali dei rimedi in questione, posta la diversa natura dei soggetti chiamati a esercitare il potere sostituivo de quo (il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio dei ministri) e quello previsto in generale dalla legge sul procedimento amministrativo (il dirigente della struttura o, in mancanza, il funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione); dell’assenza di una specifica norma regionale in materia. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 21 gennaio 2025, n. 143; 20 maggio 2022, n. 1651; T.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 11 marzo 2010, n. 170.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
AMBIENTE, AUTORIZZAZIONE unica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri