Ordinanza di assegnazione del giudice ordinario e giudizio di ottemperanza
Ordinanza di assegnazione del giudice ordinario e giudizio di ottemperanza
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza del giudice ordinario – Assegnazione delle somme pignorate dal creditore – Presupposti
L’accoglimento del ricorso in ottemperanza avverso un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate dal creditore, emessa dal giudice ordinario, impone che il ricorrente fornisca la prova, seppure in chiave di alternatività, delle seguenti circostanze: a) che l’amministrazione, in quanto parte costituitasi nella procedura esecutiva ex art. 5-quinquies, comma 5, L. 89/2001, abbia ricevuto la comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza di assegnazione de qua; b) che il ricorrente abbia notificato tale ultimo provvedimento all’amministrazione presso gli uffici dell’avvocatura generale dello Stato e non già presso la sede reale della stessa. Circostanza quest’ultima che, benché idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 legge 669 del 1996, non consente lo spirare del termine di giorni 20 di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c. e quindi di acclarare l’intervenuta definitività, per mancata opposizione da parte dell’ente, del titolo esecutivo di cui si chiede l’ottemperanza. Questo si giustifica in ragione della natura dell’ordinanza de qua, la quale, avendo natura decisoria, rientra nella nozione di “altri provvedimenti a esse equiparati del giudice ordinario” ed è suscettibile di divenire definitiva. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, nn. 6891 del 2019, 6828 del 2019.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri