Istanza di fissazione dell’udienza di discussione e procedibilità della domanda cautelare
Istanza di fissazione dell’udienza di discussione e procedibilità della domanda cautelare
Giustizia amministrativa - Processo amministrativo - Istanza di fissazione udienza - Provenienza - Parti - Procedibilità - Irrilevanza - Domanda cautelare - Differenza.
Sebbene, in applicazione dell'art. 71 c.p.a., l’istanza di fissazione di udienza proveniente da una parte diversa dal ricorrente sia idonea a conseguire il risultato e a impedire (purché tempestiva) il decorrere e il maturare della perenzione annuale, ai fini della procedibilità dell'istanza cautelare, in applicazione del disposto dell'art. 55 comma 4 c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza di merito deve provenire dalla parte che ha chiesto la tutela cautelare, rientrando detta richiesta nella disponibilità esclusiva della parte, la quale solamente può valutare se farla calendarizzare o (implicitamente) rinunciarvi; peraltro nel giudizio di appello, a fronte di una sentenza esecutiva, solo la parte lesa dall’esecutività della sentenza può dolersene e chiederne la sospensione; per converso, la parte che si avvantaggia di una sentenza esecutiva può, ove la sentenza non venga eseguita, chiederne l’esecuzione nei modi di legge, ma non anche chiedere che il giudice di appello certifichi, d’ufficio e in assenza di iniziativa del soccombente, l’esecutività della sentenza. (1).
(1) Conformi: Con riferimento alla prima parte della massima: v. Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 610
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten