Pratica commerciale scorretta: commercializzazione di dispositivi medici di classe I (mascherine chirurgiche) con indicazione di una efficacia protettiva equiparata a DPI di classe FFP3

Pratica commerciale scorretta: commercializzazione di dispositivi medici di classe I (mascherine chirurgiche) con indicazione di una efficacia protettiva equiparata a DPI di classe FFP3


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette

 

Il dato oggettivo, costituito della commercializzazione di mascherine registrate come dispositivi medici di classe I, ossia mascherine chirurgiche, attraverso inserzioni pubblicitarie che ne equiparano l’efficacia protettiva nei confronti del contagio da covid-19 a quella dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di classe FFP3, determina di per sé che la condotta posta in essere dalle imprese costituisce una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio, soprattutto in un settore estremamente delicato e sensibile quale quello della tutela della salute ed in un contesto temporale eccezionale, caratterizzato dalla situazione di emergenza epidemiologica. (1).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Dispositivo medico – Certificazione

 

Le caratteristiche del dispositivo medico e la relativa valutazione di conformità devono essere certificate dalla competente amministrazione e non possono essere autoattribuite dallo stesso produttore, soprattutto nel sensibilissimo ambito sanitario e nel delicatissimo periodo emergenziale. (2).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Dispositivo medico – Equiparazione –  Valutazione di conformità

 

 

Costituisce pratica commerciale scorretta la commercializzazione di un prodotto (nella specie, dispositivo medico “mascherina”) appartenente ad un genere diverso da quello pubblicizzato, con indicazione di una determinata efficacia protettiva non accertata previamente dalla competente autorità amministrativa. Difatti, la equiparabilità sostanziale delle caratteristiche tra più dispositivi medici non è un concetto predicabile, in quanto un dispositivo medico, se ha determinate caratteristiche di efficacia, deve ricevere una valutazione di conformità dall’amministrazione competente nel rispetto delle fonti normative in materia. (3).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza –  Pratiche commerciali aggressive

 

 

Il professionista che usufruisce della situazione di emergenza sanitaria, durante la quale tenta di indurre i consumatori, che versano in una situazione di particolare fragilità, all’acquisto del prodotto reclamizzato in modo illecito, pone in essere una fattispecie di indebito condizionamento, che si traduce, ai sensi del codice del consumo, in una pratica commerciale aggressiva. (4).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Atto di impegno – Manifesta scorrettezza e gravità

 

 

L’Autorità deve respingere l’atto di impegno di porre fine ad un’infrazione se valuta la pratica commerciale caratterizzata da manifesta scorrettezza e gravità, trattandosi di ragioni ostative ai sensi dell’art. 27, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (5).

 

 

Autorità amministrative indipendenti –  Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni amministrative – Criteri di quantificazione


In ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da comminare in caso di pratica commerciale scorretta, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione del richiamo previsto dall’articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) e, in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa; la determinazione dell’importo della sanzione per le condotte illecite inerenti ai diritti dei consumatori avviene nell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica. (6).

 

Il caso sottoposto al vaglio della sezione riguardava la promozione e vendita, con modalità ingannevoli e aggressive e con violazione degli obblighi informativi a tutela dei diritti dei consumatori, di una specifica tipologia di mascherine durante il periodo di emergenza Covid. In motivazione, è stata ritenuta ragionevole la quantificazione della sanzione da parte dell’Antitrust che, con riguardo alla gravità delle violazioni, aveva tenuto conto della dimensione economica del professionista, della tipologia delle infrazioni caratterizzate da significativo grado di offensività, dalla specificità del settore dell’e-commerce che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, dall’ampia diffusione delle condotte illecite, dell’entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori, dell’ammontare del beneficio economico ricavato dal professionista, della tipologia dei dispositivi oggetto del procedimento suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori in assenza di adeguate e complete informazioni sui relativi possibili rischi.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini

(5) Non risultano precedenti negli esatti termini

(6) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 2 aprile 2019, n. 4295.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri