Procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione e silenzio assenso
Procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione e silenzio assenso
Comunicazioni (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive, alternativi) – Impianto per telefonia mobile – Autorizzazione amministrativa – Procedura per l’installazione di impianti di telecomunicazione – Preavviso di diniego – Operatività
Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione, disciplinati dall’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003, l’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 trova applicazione, essendo necessario che il proponente l’istanza sia reso edotto, in tempo utile, dell’esistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento e con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi del termine legalmente tipizzato. (1).
In generale, sui requisiti della istanza perché su di essa possa formarsi il silenzio-assenso: v. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203.
Comunicazioni (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive, alternativi) – Impianto per telefonia mobile – Autorizzazione amministrativa – Procedura per l’installazione di impianti di telecomunicazione – Silenzio assenso – Richiesta integrativa – Effetto sospensivo
L’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 (nella versione ratione temporis applicabile) prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza. (2).
Sull'impossibilità di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari: v. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468.
Comunicazioni (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive, alternativi) – Impianto per telefonia mobile – Autorizzazione amministrativa – Procedura per l’installazione di impianti di telecomunicazione – Silenzio-assenso – Formazione – Richiesta integrativa – Effetti
Allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza, termine che di fatto può allungarsi solo ove l’amministrazione abbia richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003. (Nel caso di specie il Comune non ha chiesto un’integrazione documentale, limitandosi ad inviare il preavviso di rigetto, al novantesimo giorno, il quale non può aver prodotto alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine). (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
COMUNICAZIONI (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri