Su alcune questioni in tema di avanzamento ufficiali nonché sull’appello sulle spese di lite
Su alcune questioni in tema di avanzamento ufficiali nonché sull’appello sulle spese di lite
Militare – Avanzamento – Ufficiali – Discrezionalità – Graduatoria – Distanza –Confronto a coppie – Rilevanza – Esclusione
Il giudizio di avanzamento degli ufficiali, tanto più ai gradi apicali, è espressione di valutazioni ampiamente discrezionali e l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo, pertanto, consegue soltanto al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato da parte dell’amministrazione con riferimento alle posizioni dei vari scrutinandi; tale profilo non può riscontrarsi, da un lato, allorquando l’ufficiale pretermesso sia collocato in graduatoria ad una grande distanza dagli iscritti in quadro, dall’altro, esso può essere indagato attraverso un sostanziale (o, comunque, surrett izio)“confronto a coppie” fra gli scrutinandi, tanto più ove unilateralmente individuati dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi, estrapolando singoli profili di pretesa prevalenza rispetto ai concorrenti prescelti. (1).
Militare – Avanzamento – Ufficiali - Motivazione – Punteggio numerico –Verbalizzazione vincolata – Sufficienza – Motivazione discorsiva – Esclusione
Il giudizio di avanzamento degli ufficiali e dei militari in genere è legittimamente motivato con la valutazione numerica, in base al tenore testuale delle disposizioni di cui agli artt. 1030 comma 2,d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e 702 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, essendo scandita la procedura dall'art. 710, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66 del 2010, nelle fasi: i) del confronto approfondito fra i componenti della commissione; ii) del giudizio di idoneità; iii) dell’attribuzione del punteggio numerico; iv) della vincolata verbalizzazione; deve escludersi pertanto la necessità di una motivazione discorsiva aggiuntiva rispetto al punto numerico ed agli approfondimenti contenuti nelle schede di accompagnamento, attestanti il confronto interno alla commissione. (2).
Militare – Avanzamento – Generale di brigata o divisione - Motivazione – Singolielementi – Esclusione – Carattere onnicomprensivo – Legittimità
In relazione al giudizio di avanzamento di grado a generale di brigata o di divisione e gradi equiparati, sono inammissibili le doglianze che sottendono l’analisi partita dei singoli elementi che costituiscono fatt ori di valutazione, atteso il carattere onnicomprensivo del punteggio assegnato da ciascun commissario ai sensi dell’art. 1058, comma 7 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo2010, per cui ogni componente della commissione assegna all’ufficiale scrutinato un punto da uno a trenta sull’intera congerie di elementi indicati dalle lettere a), b), c) e d) dello stesso art.1058 del d.lgs. n. 66 del 2010, “considerati nel loro insieme”. (3).
Militare – Avanzamento – Autonomia dei quadri – Progressione precedente – Irrilevanza - Limiti
In relazione al giudizio di avanzamento del personale militare, non è decisivala circostanza che un concorrente abbia conseguito in anticipo, rispetto ad altro concorrente, la progressione al grado precedente, poiché opera il principio legale di autonomia dei quadriavanzamento, per cui è ben possibile che, nel corso del tempo, le valutazioni delle commissioni varino, vieppiù quando l’avanzamento nel grado precedente è avvenuto a distanza di tempo,poiché un dato arco temporale è ovviamente caratterizzato da variegati impegni e incarichi per ciascun concorrente, per cui non può ritenersi ex se anomalo o abnorme il fatto che si possano determinare, in relazione al rendimento dimostrato dagli ufficiali considerati, inversioni di tendenza nelle rispettive carriere, specie se giustificate da oggettive risultanze oppure da diversi risultati raggiunti. (4).
Militare – Avanzamento – Precedenti penali – Rilevanza assoluta – Esclusione –Motivazione specifi ca – Legitt imità – Valutazioni precedenti – Giudicatoamministrativo – Conseguenze
In relazione al giudizio di avanzamento del personale militare, la ricorrenza di una condanna penale nel profilo di un candidato, per quanto costituisca un serio profilo di criticità, non rappresenta, di per sé, elemento ostativo all’iscrizione nel quadro di avanzamento dell’ufficiale che ne è stato destinatario, dovendo l’amministrazione, ove intenda accordare una preferenza infavore di soggetto attinto dalla menda in questione - che deve risultare dalla documentazione personale (segnatamente da quella matricolare, in forma indiretta nella documentazione caratteristica) -, motivare espressamente, nelle schede di accompagnamento, in ordine agli specifici profili che, nonostante l’oggettivo differenziale negativo in termini di qualità morali,rendano la figura professionale del promosso comunque complessivamente superiore alconcorrente pretermesso; tale onere di motivazione è meno stringente allorquando le mende sono state già prese in considerazione in relazione a precedenti quadri di avanzamento e, ancora di più,se ci sono stati contenziosi risolti da sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo che hanno corroborato la valutazione pregressa operata dalle commissioni. (5).
In motivazione, la sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre la rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato della questione, formulata dalla parte ricorrente, relativa alla pretesa mancanza di uniformità, in giurisprudenza, circa la considerazione da tributare ai precedenti penali e disciplinari nel giudizio di avanzamento a scelta, in quanto, in senso contrario, non risulta sussistere alcun evidente contrasto giurisprudenziale in merito all’incidenza di un precedente penale sul giudizio di avanzamento, emergendo piuttosto il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla massima.
Giustizia amministrativa – Appello – Spese giudiziali – Mancata compensazione -Inammissibilità
È inammissibile il motivo di appello avverso la sentenza di primo grado che disponga la condanna alla rifusione delle spese di lite della parte soccombente e non la compensazione di esse, atteso il carattere eccezionale delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano e l’ampia discrezionalità di cui gode il giudice. (6).
Giustizia amministrativa – Appello – Spese giudiziali – Oneri accessori – Casi dilegge – Conseguenze
È infondato il motivo di appello con cui si contesta la sentenza di primo grado che condanna la parte soccombente alla rifusione, oltre alle spese di lite, altresì degli oneri accessori previsti dalla legge, proprio perché essi sono dovuti solo se e nella misura in cui sono previsti dalla legge, tantoche sono dovuti anche se non menzionati specificamente in sentenza, con la conseguenza chel’espressa indicazione di essi deve ritenersi pleonastica e comunque non lesiva della posizione soggettiva della parte, in quanto accompagnata da una previsione (che può anche essere solo implicita) di conformità alla legge. (7).
(1) Conformi: Con riferimento alla prima parte della massima v. Cons. Stato, sez. IV, 28giugno 2016, n. 2866; con riferimento alla seconda parte della massima v. Cons. Stato,sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 393; 28 dicembre 2016, n. 5505; con riferimento alla terzaparte della massima v. Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 900 del 2024; 14 febbraio2023, n. 1561; sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 393; 17 gennaio 2018, n. 226; 4 gennaio 2018, n.35; 6 febbraio 2017, n. 482.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 24 ott obre 2023, n. 1345; C.g.a. 27 marzo 2012, n.326; 2 gennaio 2012, n. 15; Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4247.
Diff ormi: Con riferimento alla parte fi nale della massima v. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio2023, n. 6450; 15 giugno 2023, n. 5907
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2866.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez., IV, 21 febbraio 2017, n. 803; 6 febbraio 2017, n. 482; 23maggio 2016, n. 2112.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2023, n. 3722; T.a.r. per il Lazio, sez. I-bis, 8febbraio 2021, n. 1543.
(6) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10226; C.g.a., 16 giugno 2022, n.693; Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1743; 13 febbraio 2020, n. 1137; 31 gennaio2020, n. 803; 15 gennaio 2020, n. 381.
(7) Conformi: Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2019, n. 9385; sez. lav., 19 febbraio 2018, n. 3970
Veröffentlichungsjahr:
2024
Sachbereich:
MILITARE
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten