Magistrati tributari transitati dalla magistratura ordinaria: determinazione dell'anzianità, giurisdizione e competenza sulle relative controversie
Magistrati tributari transitati dalla magistratura ordinaria: determinazione dell'anzianità, giurisdizione e competenza sulle relative controversie
Magistrati tributari transitati dalla magistratura ordinaria: determinazione dell'anzianità, giurisdizione e competenza sulle relative controversie
Magistrati (trattamento economico e previdenziale) – Magistrati tributari – Anzianità – Calcolo
È illegittimo il decreto di nomina a magistrato tributario del magistrato ordinario che, a seguito di interpello per il passaggio diretto, sia definitivamente transitato nei ruoli della magistratura tributaria ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, nella parte in cui l’anzianità ed il corrispondente trattamento economico di ingresso sono stati determinati tenendo conto della anzianità complessiva maturata alla scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello, senza tenere conto di quella successivamente maturata sino all’atto di nomina che individua la effettiva data di passaggio alla magistratura tributaria. Difatti, l’inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza. (1).
In motivazione la sezione ha rilevato che: - l’art. 1, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130 ha previsto l’opzione per il transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari presenti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data; - il successivo comma 5 ha disposto che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi (l’interpello è stato pubblicato in data 15 novembre 2022); - il comma 7 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare e a tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata nel ruolo unico dei componenti delle commissioni tributarie per il periodo eccedente i cinque anni indicati come requisito di ammissione alla procedura; - il comma 8 prevede che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo il comma 7.
Magistrati (trattamento economico e previdenziale) – Magistrati tributari – Controversie - Giurisdizione amministrativa
Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale di magistratura tributaria professionale istituita con legge 31 agosto 2022, n. 130 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo in quanto è configurabile per essi un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, restando esclusa la giurisdizione ordinaria affermata in ragione del preesistente rapporto onorario che, viceversa, contraddistingue il giudici tributari. (2).
In applicazione del criterio di attribuzione della giurisdizione, la sezione ha ritenuto che la domanda di liquidazione delle competenze maturate prima dell’atto di nomina a magistrato tributario debba essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto la pretesa si riconnette alla precedente prestazione di lavoro a titolo onorario di giudice tributario. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 31 agosto 2022, n. 130 la giurisdizione tributaria è esercitata da "magistrati tributari" (reclutati per concorso per esami e titolari di rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico) e "giudici tributari" già componenti delle commissioni tributarie (reclutati per titoli e titolari di rapporto onorario).
Magistrati (trattamento economico e previdenziale) – Magistrati tributari – Controversie - Competenza territoriale
Sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale di magistratura tributaria professionale istituita con legge 31 agosto 2022, n. 130 è competente il T.a.r. nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del codice del processo amministrativo. La competenza del T.a.r. per il Lazio per i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari o amministrativi, fondata sulla previsione dell’articolo 135, comma 1, lett. a), attiene agli atti posti in essere dagli organi di autogoverno e non è estensibile oltre tali confini. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cass. civ., sez. un., 31 maggio 2017, n. 13722 (sulla devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti il trattamento economico dei giudici tributari componenti delle commissioni tributarie).
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
MAGISTRATI (trattamento economico e previdenziale)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri