Alla Corte di giustizia UE due questioni inerenti al rapporto tra il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e l’affidamento diretto a società in house

Alla Corte di giustizia UE due questioni inerenti al rapporto tra il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e l’affidamento diretto a società in house


Servizi pubblici – Trasporto passeggeri – Affidamento diretto a società in house – Necessaria verifica trasferimento rischio operativo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

 

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale interpretativa: se l’art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che la disciplina, di cui all’art. 5, paragrafo 2, dell’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri ad una società in house richieda una verifica circa l’esistenza di un trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore interno aggiudicatario e non si applichi laddove difetti detto trasferimento del rischio ovvero se la norma prescinda del tutto dalla analisi del trasferimento del rischio operativo per difetto di alterità della società in house - connotata dal requisito del controllo analogo - rispetto all’amministrazione; (1)

 

Servizi pubblici – Trasporto passeggeri – Affidamento diretto a società in house –Limitazioni – Dimostrazione fallimento del mercato – Compatibilità con il diritto eurounitario - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

 

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale interpretativa: se il diritto unionale e, segnatamente, l’art. 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1370/2007, con riguardo all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri, nella parte in cui prevede che tale aggiudicazione sia possibile ‘a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale’, osti ad una normativa nazionale, del tipo previsto dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la quale, pur non vietando del tutto il ricorso all’in house, lo ammette ma con limitazioni e, in particolare, consente alle amministrazioni di ricorrere a tale modello di affidamento solamente in presenza di una dimostrata situazione di fallimento del mercato e non sulla sola base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 6 del 29 gennaio 2025.

 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AGGIUDICAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri