Sulla revocazione del giudicato amministrativo per contrasto con la CEDU e con le sentenze della Corte di giustizia UE
Sulla revocazione del giudicato amministrativo per contrasto con la CEDU e con le sentenze della Corte di giustizia UE
Sulla revocazione del giudicato amministrativo per contrasto con la CEDU e con le sentenze della Corte di giustizia UE
Giustizia amministrativa – Revocazione – Giudicato amministrativo – Contrasto – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Applicabilità – Diritto dell'Unione europea – Esclusione
È applicabile al processo amministrativo la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), prevista dall’art. 391-quater c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 28, lett. o), del d.lgs.n. 149 del 10 ottobre 2022, per l’evidente analogia esistente fra le sentenze del giudice amministrativo e quelle del giudice civile, laddove la norma citata non può essere estesa alla differente ipotesi di contrasto con le sentenze della Corte di giustizia UE, perché le tecniche di tutela delle situazioni soggettive unionali sono sensibilmente diverse, e decisamente più significative, rispetto a quelle dettate dall’ordinamento CEDU a protezione dei principi euro-convenzionali in materia di stato delle persone, di tal che il rimedio di cui si discute apparirebbe ultroneo laddove venisse esteso – oltre il dato testuale – anche alle prime. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri