Sull’attività consultiva del C.g.a. e sui limiti dei poteri del commissario straordinario per il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia.

Sull’attività consultiva del C.g.a. e sui limiti dei poteri del commissario straordinario per il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia.


Giustizia amministrativa – Funzione consultiva – Parere – Facoltativo – Supporto scelte amministrative – Esclusione – Pendenza contenzioso – Esclusione


La funzione consultiva dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, quale sezione del Consiglio di Stato, che rinviene il suo fondamento nell’ art. 23, comma 2 dello Statuto della Regione Siciliana e, implicitamente, nell’art. 100 Cost., è svolta in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà, sicché, in relazione ai pareri facoltativi, pure in generale ammissibili, essi non possono essere rivolti a supportare le concrete scelte decisionali dell’amministrazione regionale, la cui funzione è svolta dall’Avvocatura dello Stato, così come sono da escludersi pareri facoltativi su materie o fattispecie per le quali siano già pendenti o in corso di attivazione controversie di natura giurisdizionale. (1).

 

Giustizia amministrativa – Funzione consultiva – Sicilia – Commissario straordinario – Funzione statale – Rilevanza territoriale – Ammissibilità – Sussiste


È ammissibile il quesito avente ad oggetto la gestione dei rifiuti con riferimento al territorio della Regione Siciliana e proposto dal Presidente della Regione Siciliana, nella sua qualità di commissario straordinario per il piano regionale per la gestione dei rifiuti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 800 del 22 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, del d.l. n. 181 del 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 11 del 2 febbraio 2024, in quanto, pur essendo le sue funzioni riconducibili allo Stato, l’oggetto del quesito deve considerarsi un “affare concernente la Regione”, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in quanto idonea a ricomprendere tutte le questioni destinate a incidere sul territorio e sui diritti e gli interessi legittimi dei cittadini siciliani, a prescindere dalla competenza di volta in volta statale o regionale di uno specifico affare. (2).

 

Giustizia amministrativa – Funzione consultiva – Sicilia – Commissario straordinario – Nomina – Impugnazione pendente – Impedimento – Esclusione


Non è ostativa all’adozione del parere, da parte Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, richiesto dal presidente della Regione siciliana, nella sua qualità di Commissario straordinario per il piano regionale per la gestione dei rifiuti, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 800 del 22 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, del d.l. n. 181 del 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 11 del 2 febbraio 2024, la circostanza che avverso il citato decreto di nomina sia pendente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto l’attività consultiva non riguarda, né potrebbe riguardare, la legge attributiva del potere e nemmeno il decreto di nomina, ma una questione di larga massima, ossia l’interpretazione sistematica di distinti plessi normativi statali e regionali (ma anche sopranazionali) reciprocamente interferenti in vista dell’esercizio del potere extra ordinem del commissario straordinario. (3).

 

Giustizia amministrativa – Funzione consultiva – Sicilia – Commissario straordinario – Ordinanze – Limiti – Legge – Principi – Proporzionalità – Motivazione – Leale cooperazione


Il potere del commissario straordinario per il piano regionale per la gestione dei rifiuti di adozione di ordinanze anche, eventualmente, in deroga a disposizioni di legge diverse da quella penale, nei limiti indicati dall’art. 14-quater, comma 4 del d.l. n. 181 del 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 11 del 2 febbraio 2024, quali il d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, oltre agli artt. 179, 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in quanto disposizioni delle quali lo stesso art. 14-quater, comma 1, impone la conforme osservanza, è soggetto altresì a limiti ulteriori, ricavabili dall’ordinamento positivo, quali il principio di proporzionalità, di adeguata motivazione, con riferimento in particolare all’indicazione espressa delle norme a cui si intende derogare in virtù della straordinarietà dell’intervento, indicandone le ragioni, nonché il principio di leale cooperazione fra lo Stato e la regione, che impone il coinvolgimento di quest’ultima nella fase programmatoria, nei modi consentiti dalle esigenze di immediato intervento che sono a fondamento dell’attribuzione del potere in deroga. (4).


(1) Conformi: C.g.a., parere 6 maggio 2024, n. 130; Cons. Stato, sez. I, parere 10 marzo 2022, n. 551; C.g.a., parere 27 maggio 2020, n. 150; 3 luglio 2019, n. 93.

(2) Conformi: C.g.a., parere 20 marzo 2023, n. 142; 17 luglio 1984, n. 104.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

PARERE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri