Sulla decorrenza del termine per impugnare l'aggiudicazione nel caso di presentazione dell'istanza di accesso e sulla notifica ai controinteressati

Sulla decorrenza del termine per impugnare l'aggiudicazione nel caso di presentazione dell'istanza di accesso e sulla notifica ai controinteressati


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Termini processuali in materia amministrativa – Decorrenza – Atto amministrativo – Accesso ai documenti


In base al nuovo codice degli contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il dies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione degli atti di gara, coincide con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono e, pertanto, tale termine non può iniziare a decorrere se non dalla ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso. Tale normativa persegue l’obiettivo di evitare i c.d. ricorsi “al buio” e si pone in linea con l’orientamento espresso in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, viene in rilievo non la mera percezione della intervenuta adozione del provvedimento e della sua portata lesiva per gli interessi del ricorrente, ma anche la conoscenza delle ragioni della sua eventuale illegittimità, da sottoporre all’attenzione del giudice con la relativa richiesta di caducazione. (1).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Atto amministrativo – Procedimento in genere – Accesso ai documenti – Notifica ai controinteressati


In materia di appalti pubblici, si palesa superflua e ridondante la notifica di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, ad opera della stazione appaltante e diretta ai controinteressati, della richiesta di accesso avanzata da un partecipante, atteso che: a) in base all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la legge generale sul procedimento amministrativo trova applicazione in tema di diritto di accesso agli atti della procedura di gara soltanto per i profili non espressamente e puntualmente disciplinati dal codice dei contratti pubblici; b) ai sensi del comma 5, lett. a), dell'art. 53 i concorrenti devono manifestare l’opposizione all’ostensione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali in sede di offerta, con motivata e comprovata dichiarazione che attesti l’esigenza di tutelare tali segreti, spettando all’amministrazione, cui pervenga l’istanza di accesso, valutare se la dichiarazione in precedenza resa risulti adeguatamente motivata e comprovata. (2).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2882; 7 febbraio 2024, n. 1263; 20 marzo 2023, n. 2796; 6 dicembre 2022, n. 10696; sez. III, 15 marzo 2022, n. 1792; T.a.r. per la Campania, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 7905; T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 20 maggio 2022, n. 6581; Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12; Corte di giustizia UE, sez. IV, 14 febbraio 2019, C- 54/18.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri