Su alcune questioni in tema di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, parere paesaggistico e silenzio assenso
Su alcune questioni in tema di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, parere paesaggistico e silenzio assenso
Su alcune questioni in tema di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, parere paesaggistico e silenzio assenso
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Infrastrutture reti telecomunicazioni – Parere – Motivazione – Mera esistenza vincolo paesaggistico – Effetto cumulativo – Insufficienza
È illegittimo per difetto di motivazione il parere negativo reso dalla Soprintendenza nel procedimento per il rilascio di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, che si limiti a rilevare l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area, essendo necessaria una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate, neppure con riferimento all’esistenza di precedenti impianti sull’area e al possibile effetto cumulativo, che deve essere valutato in concreto e in rapporto al contesto di riferimento (1).
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Infrastrutture reti telecomunicazioni –– Omesso parere paesaggistico –Omessa convocazione conferenza di servizi – Silenzio assenso – Applicabilità
Il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione si forma per effetto del decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, come modificato dal d.lgs. n. 70 dell’8 novembre 2021, senza che assuma rilevanza ostativa l’omesso rilascio del parere favorevole della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica, né l’omessa convocazione della conferenza di servizi ad opera del responsabile del procedimento, tenuto conto delle finalità acceleratorie e semplificatorie proprie della disciplina in tema di comunicazioni elettroniche (2).
(1) Precedenti conformi: Con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2749; 14 febbraio 2024, n. 1504. Con riferimento alla seconda parte della massima Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9217; T.a.r. per Campania, Salerno, sez. I, 14 febbraio 2024, n. 433
Precedenti difformi: Non risultano specifici precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. V-ter, 24 giugno 2024, n. 12760; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 21 giugno 2024, n. 1341; T.a.r. per il Veneto, sez. IV, 13 febbraio 2024, n. 251.
Precedenti difformi: Non risultano specifici precedenti difformi. Sulla previgente versione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 e sulla rilevanza ostativa del parere paesaggistico T.a.r. per la Toscana, sez. I, 20 febbraio 2019, n. 264; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 7 ottobre 2016, n. 2462; T.a.r. per il Lazio, sez. II, 1 aprile 2016, n. 4008.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
BENI culturali, paesaggistici e ambientali, SOPRINTENDENZA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri