Onere fiscale minimo relativo alle sigarette e profili di legittimità costituzionale

Onere fiscale minimo relativo alle sigarette e profili di legittimità costituzionale


Tabacco – Accise – Onere fiscale minimo – Criteri – Diritto comunitario – Contrasto - Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alla violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, integrati dalla disciplina interposta dettata dall’art. 7, par. 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, nonché dai principi di libera concorrenza e di proporzionalità ex artt. 101 TFUE (con il protocollo n.27) e 4 TUE (con il protocollo n. 2). Questo in ragione del fatto che la normativa comunitaria intende garantire, anche per le sigarette, il corretto funzionamento del mercato interno in condizioni di neutralità e libera formazione dei prezzi. Peraltro, la previsione dell’onere fiscale minimo, pur a fronte di un oggettivo impatto sui prezzi, si giustifica nella duplice ottica di stabilizzazione dei prezzi nel mercato unionale (quindi in una logica pro-concorrenziale) e di presidio sanitario per contrastare il rischio di eccessiva diffusione delle sigarette. La normativa nazionale in contestazione, invece, contrasta con i principi comunitari, atteso che finisce per alterare il gioco concorrenziale a danno dei produttori di fascia bassa, senza al contempo limitare il proprio impatto in ordine a quanto strettamente necessario per la tutela della salute umana e del funzionamento del mercato. Introduce, infatti, un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta. (1)

(1) Non sussistono precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

TABACCO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri