Azione di arricchimento senza causa ed azione risarcitoria nelle procedure di gara
Azione di arricchimento senza causa ed azione risarcitoria nelle procedure di gara
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Strumenti di reintegrazione della sfera patrimoniale – Azione risarcitoria – Arricchimento senza giusta causa – Limiti.
L'arricchimento senza causa sussiste quando tra due soggetti si verifica, senza alcuna giustificazione giuridica, uno spostamento patrimoniale tale che uno subisca pregiudizio e l'altro si arricchisca. Trattasi di un’azione generale, perché esperibile in una serie indeterminata di casi; sussidiaria, ai sensi dell’art. 2042 c.c., perché proponibile solo quando il danneggiato non possa esercitare alcun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria. Fermo restando il diritto dell’esecutore del contratto alla definitiva copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del lavoro o del servizio (attribuzione patrimoniale che trova la propria iusta causa nel fatto stesso del relativo svolgimento da parte dell’accipiens), l’attribuzione di una utilità eccedente detto costo, all’esito del giudizio in ordine alla illegittimità dell’affidamento, non trovando alcuna giustificazione causale, consente l’attivazione dei rimedi approntati dall’ordinamento per rimuovere arricchimenti ingiustificati nei rapporti tra affidatario originario del contratto e avente diritto all’affidamento, anche con l’eventuale intermediazione della pubblica amministrazione appaltante ove quest’ultima avesse in concreto ottenuto la restituzione dell’utile di impresa dall’esecutore materiale della commessa. L’azione risarcitoria non esaurisce lo strumentario giuridico approntato dall’ordinamento per reintegrare la sfera patrimoniale incisa dall’atto illegittimo, potendo il concorrente pretermesso – che avrebbe avuto titolo all’affidamento e all’esecuzione del contratto di appalto – agire in giudizio per ottenere, nei limiti legalmente tipizzati, che il vantaggio economico ottenuto dall’affidatario del contratto, tradottosi in uno spostamento di ricchezza senza idonea causa, venga riverso a chi ha subìto un impoverimento in conseguenza dell’illegittimo operato della stazione appaltante, almeno nella misura in cui la parte non è riuscita a ottenere quelle utilità cui, in virtù della definitiva decisione del giudice amministrativo sull’atto, avrebbe avuto certamente titolo. (La fattispecie in esame afferisce ad un’azione risarcitoria promossa nei confronti di un comune al fine di ottenere il ristoro del danno da mancata aggiudicazione dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e servizi di igiene ambientale. Il C.g.a. addiviene ad una pronuncia di rigetto dell’appello, assumendo che il danno da mancata aggiudicazione, invocato dall’appellante, non discenda da una condotta illecita o da un provvedimento illegittimo della stazione appaltante, bensì risulta conseguenza immediata e diretta dell’avvenuta esecuzione di una decisione giurisdizionale di primo grado, la cui efficacia non è stata interinalmente sospesa, in ragione della scelta processuale dell’appellante di rinunciare all’istanza cautelare. (1)
(1) Precedenti conformi: C.g.a., sez. giur., 21 luglio 2008, n. 600; Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2023, n. 33954; Id. 10 settembre 2009, n. 19448.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri