Sulla iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia
Sulla iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia
Università – Atto amministrativo – Diritto allo studio – Corsi di laurea – Medicina e chirurgia – Iscrizione agli anni successivi al primo.
L’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, in caso di sussistenza di posti disponibili, non può avvenire attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale del concorso per la prima immatricolazione che mira solo a valutare i candidati sulla base della preparazione dimostrata per poter accedere per la prima volta ai corsi universitari, ma sulla base di autonomo e diverso bando locale annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti. Difatti, in tale ipotesi non viene in rilievo l’esigenza di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi, bensì quella di valutare l’impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute. (1).
Università – Atto amministrativo – Diritto allo studio – Corsi di laurea – Medicina e chirurgia – Iscrizione agli anni successivi al primo.
Per ricoprire i posti che si sono liberati negli anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, l’università deve bandire avvisi annuali, nel rispetto dei princìpi di buon andamento, trasparenza e pubblicità, prevedendo criteri basati sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento, senza alcuna riserva o preferenza per coloro che siano utilmente collocati nella graduatoria nazionale di accesso al primo anno, i quali possono essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio. (2).
Università – Atto amministrativo – Diritto allo studio – Corsi di laurea – Medicina e chirurgia – Iscrizione agli anni successivi al primo – Scorrimento - Affidamento
Va confermata l’ammissione in sovrannumero agli anni successivi al primo, benché effettuata per scorrimento in assenza di comparazione che tenga conto dei crediti formativi raggiunti, degli studenti iscritti nella graduatoria nazionale del concorso per l’immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia che abbiano superato alcuni esami universitari, tenuto conto dell’affidamento suscitato dall’università nei loro confronti e del principio giurisprudenziale secondo cui non si possono vanificare gli esami sostenuti nelle more del giudizio. (3).
(1) In senso conforme: T.a.r. per l’Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 agosto 2023, n. 283.
(2) In senso conforme: T.a.r. per l’Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 agosto 2023, n. 283.
(3) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9456; T.a.r. per l’Abruzzo, Pescara, sez. I, 24 gennaio 2022, n. 32.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
ATTO amministrativo
UNIVERSITÀ
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri