Frequentazione, da parte di un carabiniere, di persone collegate a un influente capo cosca, fra cui una ragazza minorenne

Frequentazione, da parte di un carabiniere, di persone collegate a un influente capo cosca, fra cui una ragazza minorenne


Carabinieri e corpo forestale – Sanzioni di corpo – Consegna – Frequentazione di ragazza minorenne e di un parente di capomafia – Legittimità.

 

È legittima la sanzione di corpo di cinque giorni di consegna a un carabiniere, per violazione del dovere di contegno ex artt. 713, comma 1 e 732, commi 1 e 2 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 inflitta per la frequentazione, insieme ad altro carabiniere, di due ragazze minorenni, di cui una diretta discendente di un esponente della locale criminalità organizzata, in un piccolo comune calabrese e per cui il carabiniere era stato anche oggetto di aggressione da parte di un pregiudicato. (1)

Nella specie il carabiniere era stato anche aggredito a causa della frequentazione delle ragazze. È quindi stata ritenuta la violazione del dovere di contegno sancito per i militari dall’art. 713 d.P.R. n. 90 del 2010.

(1) Precedenti conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini. Sulla rilevanza disciplinare della frequentazione di un carabiniere con un esponente della locale criminalità organizzata Cons. Stato, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 110; in generale sul dovere di contegno Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7658.

Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CARABINIERI e corpo forestale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri