Sulla anomalia dell’offerta economica nel caso di costi della manodopera “a rialzo”
Sulla anomalia dell’offerta economica nel caso di costi della manodopera “a rialzo”
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Offerta economica – Costi della manodopera – Indicazione “a rialzo” – Anomalia dell’offerta – Presupposti.
Laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume iuris tantum anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ex art. 14, comma 41, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”; di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “a ribasso”, un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto. (1).
Nel caso in esame, il T.a.r. ha ritenuto illegittima la valutazione di anomalia dell’offerta economica operata dalla stazione appaltante motivata unicamente sulla base dell’indicazione di costi della manodopera in rialzo rispetto a quelli individuati a base asta.
(1) In senso conforme: T.a.r. per la Toscana, sez. V, 11 giugno 2024, n. 703; Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri