Sulla legittimità della proroga unilaterale dell’affidamento di un servizio pubblico e sul corrispettivo dovuto all’affidatario in proroga in caso di plurime gare necessarie per individuare il nuovo affidatario

Sulla legittimità della proroga unilaterale dell’affidamento di un servizio pubblico e sul corrispettivo dovuto all’affidatario in proroga in caso di plurime gare necessarie per individuare il nuovo affidatario


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessioni servizi – Proroga – Emergenza Covid-19 – Unilaterale – Legittimità – Esclusione.

 

È illegittimo il provvedimento della Regione che imponga, ai sensi dell’art. 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via unilaterale, la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico, in quanto la norma citata – nel consentire la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19 – presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario. (1)

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessioni servizi – Proroga – Medesimo Corrispettivo – Prima gara deserta – Periodo successivo – Danno patrimoniale – Risarcibilità

 

Ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito il pregiudizio patrimoniale subito dall’affidatario di un servizio pubblico che abbia continuato a svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario anche oltre lo svolgimento di una prima procedura andata deserta, in quanto, anche in presenza di una clausola contrattuale che ciò preveda, essa deve essere interpretata secondo buona fede ex art. 1366 c.c., con la conseguenza che la ultra-vigenza del corrispettivo può estendersi temporalmente fino all’espletamento della prima gara, ma non anche per tutto il successivo periodo di tempo necessario per l’espletamento di ulteriori gare, qualora la prima gara sia andata deserta. (2)

 

(1) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.

(2) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri