Questione di legittimità costituzionale delle norme siciliane sul condono edilizio
Questione di legittimità costituzionale delle norme siciliane sul condono edilizio
Edilizia e urbanistica – Condono – Limiti – Sicilia – Norma di interpretazione autentica – Questione di legittimità costituzionale
È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale:
a) dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana del 30 aprile 1991, n. 15, nella parte in cui estende l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata sin dall’entrata in vigore della legge regionale n. 78 del 1976;
b) in via subordinata, degli articoli 32 e 33, comma 11, ultima proposizione, introdotto dall’articolo 23 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37. (1)
(1) Gli articoli sospettati di illegittimità costituzionale rendono inapplicabili le norme del condono del 1985 agli immobili abusivi, realizzati dopo il 1976 ed entro il 1° ottobre 1983, all’interno della fascia di rispetto di m. 150 dalla battigia costiera e nei comuni che per detta zona costiera non hanno introdotto vincoli di inedificabilità assoluta nei loro piani regolatori generali.
Analoga questione di legittimità costituzionale è stata proposta con le ordinanze nn. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 363 e 364 del 2024 (quest’ultima oggetto della News UM n. 63 del 25 giugno 2024). In precedenza, il C.g.a. aveva sempre considerato interpretativa la norma di cui alla l. r. n. 15 del 1991, senza dubitare della sua legittimità costituzionale: C.g.a. n. 171 del 1994, confermata – tra le più recenti – da C.g.a. n. 568 del 2023.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri