Sui presupposti per l’applicazione di misure cautelari ex art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 da parte dell’AGCM, con particolare riferimento alla presunzione di dipendenza economica

Sui presupposti per l’applicazione di misure cautelari ex art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 da parte dell’AGCM, con particolare riferimento alla presunzione di dipendenza economica


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimenti cautelari – Dipendenza economica – Presunzione – Piattaforme digitali – Servizi di intermediazione – Fornitrici – Qualificazione – Difetto di istruttoria – Sussistenza.

È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di adozione di misure cautelari ex art. 14-bis legge 10 ottobre 1990, n. 287 che ritenga sussistente la presunzione di dipendenza economica ex, art. 9, comma 1, ultimo periodo della legge 18 giugno 1998, n. 192, della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nei confronti una società che offre servizi di social media che consentono la condivisione dei contenuti musicali in un archivio presente sulle proprie piattaforme digitali, in relazione all’effettiva qualificazione delle piattaforme quali fornitrici di servizi di intermediazione determinanti per raggiungere utenti finali e fornitori, di cui al citato art. 9. (1) 

In motivazione, la Sezione ha chiarito che l’accertamento giurisdizionale è limitato alla ricorrenza dei presupposti legittimanti l’intervento cautelare, ovvero la ragionevolezza della formulata previsione circa il futuro esito del procedimento principale sulla base degli elementi acquisiti come rilevanti a tali fini, laddove il fondamento delle criticità ipotizzate dall’AGCM dovranno essere accertate sulla base di autonome valutazioni nel procedimento principale, non essendo consentito al Collegio pronunciarsi su poteri non ancora compiutamente esercitati, né di incidere sui contenuti di futuri provvedimenti, pena un’inammissibile sostituzione del giudice nell’espressione di valutazioni attribuite in via esclusiva all’Autorità amministrativa da valutarsi in punto di legittimità ex post, non rilevando, in senso contrario, la scelta dell’AGCM di attendere, per il prosieguo del procedimento principale, la previa definizione del giudizio sul procedimento cautelare.

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimenti cautelari – Presunzione di dipendenza economica – Piattaforme digitali – Alternative soddisfacenti sul mercato – Difetto di istruttoria – Sussistenza.

È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di adozione di misure cautelari ex art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che ritenga sussistente la presunzione di dipendenza economica ex art. 9, comma 1, ultimo periodo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nei confronti di una società che offre servizi di social media che consentono la condivisione dei contenuti musicali in un archivio presente sulle proprie piattaforme digitali, in relazione alla ritenuta reale impossibilità per SIAE di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, in quanto ciò si fonda sull’implicito e indimostrato presupposto che gli utenti finali possano essere raggiunti unicamente tramite le piattaforme della società ricorrente, mentre costituisce fatto notorio che i fruitori di social utilizzino di norma una pluralità di applicazioni. (2)

In motivazione, la Sezione ha evidenziato come, una volta affermata (allo stato delle attuali acquisizioni istruttorie) la possibilità della diffusione e condivisione dei contenuti musicali sulle piattaforme a prescindere dalla disponibilità dell’archivio e, quindi, risultando smentita la contestata impossibilità di raggiungere gli utenti finali, debba ritenersi non adeguatamente supportato sotto il profilo probatorio l’allegato pregiudizio alla concorrenzialità del mercato, riferibile a tutti i soggetti che compongono la filiera dell’intermediazione dei diritti d’autore, che AGCM afferma essere sussistente senza fornire un attendibile e univoco quadro quanto meno indiziario.

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimenti cautelari –– Piattaforme digitali – Negoziazione licenza – Obblighi informativi – Specificità – Difetto di istruttoria – Sussistenza.

È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di adozione di misure cautelari ex art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che, in relazione alla negoziazione tra Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e una società che offre servizi di social media che consentono la condivisione dei contenuti musicali protetti da SIAE in un archivio presente sulle piattaforme digitali, per il rinnovo della licenza per rendere disponibile agli utenti tale archivio, ritenga non sufficientemente adempiuti dalla società gli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex art. 19 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (direttiva copyright), nonostante la comunicazione di una consistente mole di dati e senza individuare le informazioni omesse necessarie alla negoziazione e basandosi sulla sola mancata integrale adesione della società alle richieste avanzate da SIAE. (3)

(1) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.
(2) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.
(3) Non si ravvisano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri