Sulla legittimità costituzionale della disciplina regionale che dispone il trasferimento ai comuni degli impianti idrici e fognari
Sulla legittimità costituzionale della disciplina regionale che dispone il trasferimento ai comuni degli impianti idrici e fognari
Sulla legittimità costituzionale della disciplina regionale che dispone il trasferimento ai comuni degli impianti idrici e fognari
Comune e provincia – Bilancio – Consorzio ASI – Impianti idrici e fognari – Trasferimento al comune – Provvista finanziaria – Mancanza – Questione di legittimità costituzionale
È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’articolo 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), della l.r. siciliana n. 8 del 2012, laddove il predetto articolo 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, prevede il trasferimento, in concessione d’uso temporaneo, degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione dei predetti impianti, senza prevedere una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo comune concessionario (1).
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Nel caso di specie, il comune di Augusta aveva impugnati gli atti con cui il Consorzio ASI di Siracusa, in applicazione della l. r. n. 8 del 2012, aveva unilateralmente provveduto alla consegna al comune stesso “degli impianti e rete idrica realizzata dal Consorzio ASI di Siracusa nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’agglomerato G2 di Siracusa” nonché “dell’impianto di chiarificazione acque facente parte del sistema idrico dell’acquedotto di Q.100 sito in c/da Mendola di Augusta”. Il comune si era infatti dichiarato indisponibile ad accettare il trasferimento in mancanza di adeguate risorse finanziarie.
In primo grado, il T.a.r. aveva dichiarato il ricorso in parte irricevibile per tardività ed in parte inammissibile per carenza di interesse.
In appello, il comune contestava l’irricevibilità e riproponeva, in particolare, la censura con cui si contestava la legittimità costituzionale della norma legislativa regionale con cui si disponeva il trasferimento degli impianti idrici, fognari e depurativi, senza prevedere anche l’attribuzione di risorse adeguate.
Il giudice d’appello, con sentenza non definitiva, ha riformato la sentenza di primo grado quanto ai profili in rito, ritenendo il ricorso ricevibile ed ammissibile; ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il principio di correlazione tra risorse e funzioni costituisca un principio immanente e pervasivo del sistema costituzionale, desumibile dall’intero Titolo V della Costituzione e, per quanto attiene alla Regione Siciliana, dall’art. 15, secondo comma, dello Statuto, secondo cui gli enti locali sono dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
COMUNE e provincia, BILANCIO
COMUNE e provincia
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri