Sui poteri del commissario straordinario di governo per le celebrazioni del Giubileo 2025 e per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma Capitale
Sui poteri del commissario straordinario di governo per le celebrazioni del Giubileo 2025 e per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma Capitale
Sui poteri del commissario straordinario di governo per le celebrazioni del Giubileo 2025 e per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma Capitale
Giustizia amministrativa – Giurisdizione amministrativa – Riti speciali – Commissario straordinario – Giubileo – Rifiuti – Termovalorizzatore – Roma Capitale
Il ricorso avente ad oggetto gli atti adottati ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 del, mediante i quali il commissario straordinario di governo per il Giubileo della Chiesa cattolica ha disposto la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione di Roma Capitale è riconducibile al rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 lettera c-bis) c.p.a. concernente “i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”. (1).
Commissario straordinario – Giubileo – Rifiuti – Termovalorizzatore – Roma Capitale – Piano di gestione.
Al commissario straordinario di governo nominato in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è stato attribuito il potere di adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e di approvazione dei progetti di nuovi impianti, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 senza limitazioni di carattere temporale quanto alle previsioni del piano i cui effetti, proprio in ragione della natura programmatica dell’atto, sono necessariamente destinati a proiettarsi nel tempo; tale previsione conferisce fondamento al potere del commissario non solo di prevedere nel piano di gestione dei rifiuti la possibilità di realizzare un inceneritore ma anche di porre in essere tutte le attività amministrative necessarie alla sua realizzazione. (2).
Commissario straordinario – Giubileo – Rifiuti – Termovalorizzatore – Roma Capitale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La scelta legislativa di istituire un organo straordinario dotato del potere di ordinare l’esecuzione di un impianto di trattamento dei rifiuti al servizio della città di Roma si giustifica in considerazione dell’afflusso straordinario di pellegrini atteso in occasione dell’evento giubilare del 2025 e della necessità di approntare misure per fronteggiare il prevedibile incremento della produzione di rifiuti, in un contesto peraltro caratterizzato da notorie criticità, ciò che costituisce la ragione giustificatrice della riallocazione di alcune delle funzioni in materia di rifiuti dal livello regionale a quello statale - in applicazione del principio di sussidiarietà verticale e di adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione - e del conferimento di poteri in deroga alla legislazione vigente ad un commissario governativo. Lo statuto di Roma quale Capitale della Repubblica giustifica, sotto il profilo della ragionevolezza, la previsione di un trattamento giuridico differenziato, unitamente al carattere del tutto straordinario degli eventi che la stessa è chiamata ad ospitare. (3).
Commissario straordinario – Giubileo – Rifiuti – Termovalorizzatore – Roma Capitale – Legge provvedimento.
Ricorre la fattispecie della “legge-provvedimento” o “norma-provvedimento” se, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidano su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità amministrativa. Tale situazione non sussiste con riferimento all’art. 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 del con cui il legislatore si è limitato a disciplinare in termini generali ed astratti, sia pure in relazione ad un periodo temporalmente limitato e ad una situazione specifica, le competenze del Commissario; le scelte amministrative concrete sono state poi assunte dal Commissario medesimo, in attuazione dei compiti demandatigli. (4).
Commissario straordinario – Rifiuti – Termovalorizzatore – Giubileo – Piano regionale di gestione.
Venendo in rilievo la materia dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, il legislatore ha certamente titolo per adottare norme di legge e, a fortiori, per riallocare le funzioni amministrative al livello di governo ritenuto maggiormente coerente con i principi di cui all’art. 118 della Costituzione e, segnatamente, con quello di adeguatezza. Il commissario di governo non può ritenersi vincolato alle leggi regionali e nemmeno al piano regionale di gestione dei rifiuti poiché – in ragione del peculiare status di Roma Capitale e dell’evento di portata mondiale da organizzare costituito dal Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 – è chiamato a gestire il ciclo dei rifiuti alla luce di una dimensione territoriale degli interessi che sovrasta quella regionale e comunque in vista di un obiettivo specifico e determinato. (5).
Commissario straordinario – Rifiuti – Termovalorizzatore – Giubileo – VAS.
La scelta del commissario straordinario di nominare quale autorità competente a rendere il parere motivato in materia di VAS un organo tecnico della città metropolitana, cioè di un centro di imputazione soggettivo formalmente distinto sia da Roma Capitale che dal commissario di governo assicura il rispetto dei principi di imparzialità e di buona amministrazione. L’autonomia dell’organo tecnico, incaricato di rendere il parere motivato, è presidiata dal principio generale della distinzione tra organi di indirizzo politico ed organi amministrativi chiamati ad agire nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità e nell’interesse esclusivo della Nazione. (6).
(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349.
(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349.
(3) In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
RIFIUTI
COMMISSARIO straordinario
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri