Competenza ministeriale a richiedere al Consiglio di Stato il parere sul testo di schema di regolamento, anche in seguito a parere interlocutorio
Competenza ministeriale a richiedere al Consiglio di Stato il parere sul testo di schema di regolamento, anche in seguito a parere interlocutorio
Competenza ministeriale a richiedere al Consiglio di Stato il parere sul testo di schema di regolamento, anche in seguito a parere interlocutorio
Consiglio di Stato – Parere - Competenza – Ministero – Atti normativi – Schema di regolamento – Capo ufficio legislativo.
Unico soggetto legittimato a richiedere al Consiglio di Stato il parere sul testo di schema di regolamento è il Ministro proponente e non anche il capo o il vice capo dell’ufficio legislativo poiché tale potere non è delegabile in quanto è il risultato di un atto di volontà promanante dall’autorità politica che, sulla base di valutazioni di merito, traduce in norme giuridiche l’indirizzo politico di governo. (1).
Consiglio di Stato – Parere - Competenza – Ministero – Atti normativi – Schema di regolamento – Capo ufficio legislativo.
L’esclusività del potere dell’organo politico di vertice ministeriale di proporre un atto di normazione secondaria ai fini del parere del Consiglio di Stato sussiste anche nell’eventuale fase successiva ad un parere interlocutorio, pertanto il testo che venga nuovamente trasmesso deve essere supportato da una richiesta promanante dalla volontà dell’organo politico, quale titolare del potere di proposta, che è idonea a far decorrere i termini per l’espressione del parere. (2).
Consiglio di Stato – Parere - Competenza – Ministero – Atti normativi – Schema di regolamento – Capo ufficio legislativo – Ordine.
E’ giuridicamente inadeguata la formula “d’ordine del Ministro” per la trasmissione al Consiglio di Stato per il parere di uno schema di atto di normazione secondaria da parte di un soggetto non legittimato. Difatti, l’ordine costituisce esercizio di un potere proprio della sfera di attribuzioni legali dell’autorità che lo impartisce in posizione di c.d. supremazia e, simultaneamente, attualizza la doverosità di una attività giuridica rientrante nella sfera legale di attribuzioni/competenze del soggetto in posizione di subordinazione che lo riceve ma non è idoneo ad attivare un trasferimento di poteri/compiti dall’autorità che lo impartisce al soggetto ricevente, laddove essi siano qualificabili come giuridicamente personali. (3).
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. consultiva, 3 luglio 2023, n. 977; Cons. Stato, sez. I, 19 luglio 2021, n. 1239.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. consultiva, 3 luglio 2023, n. 977.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CONSIGLIO di Stato
PARERE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri