Revocazione parziale per errore di fatto: presupposti e risarcimento del danno ai vincitori per ritardata conclusione della procedura concorsuale.
Revocazione parziale per errore di fatto: presupposti e risarcimento del danno ai vincitori per ritardata conclusione della procedura concorsuale.
Revocazione parziale per errore di fatto: presupposti e risarcimento del danno ai vincitori per ritardata conclusione della procedura concorsuale.
Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Errore di diritto – Distinzione – Fattispecie
Costituisce errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., quello che deriva da un «abbaglio dei sensi», ossia da un errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti di causa, determinando un contrasto immediatamente rilevabile tra quanto risulta dalla sentenza e quanto risulta dagli atti. È invece errore di diritto quello che investe l'interpretazione e la valutazione di fatti, prove e tesi difensive, o il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva, perché attiene all'attività valutativa del giudice. Ricorre il primo vizio nella sentenza che, motivata per relationem a precedenti riferiti alla graduatoria del concorso, abbia individuato i beneficiari sulla base di quella di fine corso. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che: i) la revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio; ii) costituiscono errori di diritto, e non di fatto, l'erronea interpretazione e valutazione dei fatti, il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva e la contestazione dell'attività valutativa del giudice o del contenuto concettuale delle tesi difensive; iii) l'errore deve essere di immediata e semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; iv) il richiamo ai precedenti, che avevano considerato la graduatoria del concorso, dimostra che il giudice intendeva riferirsi a questa e non a quella di fine corso.
Polizia penitenziaria – Avanzamento – Concorso a pubblico impiego – Graduatoria – Ritardo nella conclusione del procedimento – Risarcimento – Vincitori – Spettanza
Nel giudizio rescissorio relativo al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del concorso interno per la nomina a vice ispettore della Polizia penitenziaria, il diritto al risarcimento spetta ai vincitori, cioè ai candidati classificati nella graduatoria del concorso entro i posti banditi (608 uomini e 35 donne), e non a quelli che, pur utilmente collocati nella graduatoria di fine corso, non rientrano tra i vincitori del concorso. I ricorrenti, esclusi per l'errore di fatto, vanno pertanto inclusi tra gli aventi diritto al risarcimento. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che: i) la sentenza revocata, richiamando i precedenti della sezione, ha inteso riferirsi alla graduatoria dei vincitori del concorso, e non a quella di fine corso, per individuare gli aventi titolo al risarcimento; ii) in assenza dell'errore, i ricorrenti, classificati tra i primi 608 (se uomini) o tra i primi 35 (se donne), come confermato dalla stessa amministrazione, sarebbero stati inclusi tra gli aventi diritto al risarcimento del danno per ritardata conclusione del concorso, in luogo di coloro che, utilmente collocati nella graduatoria di fine corso, non rientravano in tali posizioni nella graduatoria del concorso.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2026, n. 3673; sez. V, 12 maggio 2026, n. 3706; sez. VI, 30 maggio 2025, n. 4750; sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1908.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2023, n. 5960; 1° agosto 2023, n. 7471; 14 dicembre 2023, n. 10841; 7 ottobre 2024, n. 8039; 3 gennaio 2025, n. 27; 28 gennaio 2025, n. 668.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri